Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 27 ott 2025
Disposizioni transitorie
Il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingentale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 in corso alla data di applicazione del presente regolamento è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo, fissato nell’allegato I del presente regolamento, e i quantitativi già assegnati tra il 6 giugno 2025 e la data di applicazione del presente regolamento.
Se alla data di applicazione del presente regolamento il pertinente periodo contingentale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo di cui all’allegato I del presente regolamento e il quantitativo precedente è assegnata a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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