Art. 9

Clausola grandfathering

In vigore dal 27 ott 2025
Clausola grandfathering Gli organismi di valutazione della conformità che, prima del 17 novembre 2025, sono stati accreditati con riferimento alla norma ETSI EN 319 403, versione 2.2.2, o versione precedente, ai fini della valutazione della conformità al regolamento (UE) n. 910/2014 dei prestatori di servizi fiduciari qualificati e dei servizi fiduciari qualificati da essi prestati, sono considerati conformi ai requisiti di cui all’, paragrafo 1, fino al 17 maggio 2027.
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