Art. 5

Organismi di valutazione della conformità

In vigore dal 27 ott 2025
Organismi di valutazione della conformità 1.   Gli organismi di valutazione della conformità rendono disponibili i certificati di conformità che rilasciano in un archivio pubblico mantenuto a tal fine dall’organismo di valutazione della conformità. 2.   L’eventuale subappalto, da parte dell’organismo di valutazione della conformità, dell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità tiene debitamente conto della natura dell’attività da svolgere. L’organismo di valutazione della conformità provvede affinché il subappaltatore rispetti le norme di cui all’allegato I per la specifica attività subappaltata. 3.   Al momento del rilascio di una decisione di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità provvedono affinché il prestatore di servizi fiduciari qualificato cui la decisione si riferisce sia in grado di presentare agli organismi di vigilanza le relazioni complete di valutazione della conformità corrispondenti a tale decisione.
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