Art. 6

Misure correttive

In vigore dal 27 ott 2025
Misure correttive 1.   Se l’autorità di rilascio dell’omologazione conclude che le prescrizioni dell’ non sono soddisfatte per una famiglia OBFCM quale definita all’allegato I, punto 2.2.1, del presente regolamento, l’autorità di omologazione segue la procedura per le misure correttive di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 582/2011. 2.   Se l’autorità di rilascio dell’omologazione conclude che le prescrizioni dell’ non sono soddisfatte per una famiglia OBMM quale definita all’allegato I, punto 2.2.2, del presente regolamento, l’autorità di omologazione segue la procedura per le misure correttive di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 582/2011.
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