Art. 1
In vigore dal 27 ott 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 è così modificato:
(1)
all', paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:
«In deroga al primo comma, le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse trasmettono entro il 30 giugno 2026 le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione (*1), allegato I, modello C 25.01, per qualsiasi data di riferimento compresa tra gennaio e aprile 2026.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).»;"
(2)
all'articolo 5, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nell'allegato X, modelli da C 18.00 a C 24.00, del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XI.
3. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, allegato I, modello C 34.02, ad eccezione delle informazioni sull'output floor, conformemente alle istruzioni applicabili.
4. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, allegato I, modello C 25.01, conformemente alle istruzioni applicabili.»
;
(3)
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
i punti di dati con il tipo di dati “monetario” sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;»;
(4)
il testo di cui all'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato X;
(5)
il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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