Art. 2

Documentazione

In vigore dal 23 ott 2025
Documentazione 1.   Per ogni immissione sul mercato dell’Unione, i fabbricanti dei prodotti o delle apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi conservano la seguente documentazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573: a) la dichiarazione di conformità; b) un elenco dei prodotti o apparecchiature, che specifica anche il tipo di idrofluorocarburi in essi contenuti e la quantità totale in chilogrammi per tipo; c) se gli idrofluorocarburi sono stati forniti al fabbricante, la bolla di consegna o la fattura per gli idrofluorocarburi in questione immessi sul mercato dell’Unione; d) se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono importati e immessi in libera pratica nell’Unione dal fabbricante prima di essere caricati, i relativi documenti doganali che dimostrano che la quantità di idrofluorocarburi contenuta nei prodotti o nelle apparecchiature è stata immessa in libera pratica nell’Unione; e) se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono importati dal fabbricante, ma non sono immessi in libera pratica nell’Unione prima di essere caricati, la prova che le procedure doganali pertinenti per l’immissione in libera pratica delle quantità di idrofluorocarburi in questione sono state espletate quando il prodotto o l’apparecchiatura viene immesso sul mercato; f) se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono prodotti dal fabbricante dei prodotti o delle apparecchiature e precaricati negli stessi nell’Unione, un documento che attesti la quantità di idrofluorocarburi contenuta nei prodotti o nelle apparecchiature. L’elenco di cui alla lettera b) non è necessario se il fabbricante può dimostrare che gli idrofluorocarburi sono stati immessi sul mercato prima di essere caricati nei prodotti o nelle apparecchiature. 2.   Gli importatori di prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi conservano la seguente documentazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 per i prodotti o le apparecchiature oggetto di una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica nell’Unione: a) la dichiarazione di conformità; b) un elenco dei prodotti o delle apparecchiature immessi in libera pratica che riporti le seguenti informazioni: i) le informazioni sul modello; ii) il numero di unità per modello; iii) l’individuazione del tipo di idrofluorocarburi contenuto in ciascun modello; iv) la quantità di idrofluorocarburi in ciascuna unità arrotondata al grammo più vicino; v) la quantità totale di idrofluorocarburi in chilogrammi o in tonnellate di CO2 equivalente; c) la dichiarazione in dogana relativa all’immissione in libera pratica dei prodotti o delle apparecchiature nell’Unione; d) se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature precaricati sono già stati immessi sul mercato nell’Unione, e successivamente esportati e caricati nei prodotti o nelle apparecchiature al di fuori dell’Unione, una bolla di consegna o una fattura, nonché una dichiarazione dell’impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato, che attesti che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell’Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell’esportazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573 a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento; e) se sia i prodotti o le apparecchiature precaricati sia gli idrofluorocarburi ivi contenuti sono stati immessi sul mercato nell’Unione dall’impresa, esportati al di fuori dell’Unione e poi reimportati nell’Unione senza l’aggiunta di idrofluorocarburi, una bolla di consegna o una fattura, nonché una dichiarazione dell’impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato, che attesti che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell’Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell’esportazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573 a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento.
Storico versioni

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