Art. 1

In vigore dal 23 ott 2025
L’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 è così modificato: «Turchia Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş.; Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş. 4,8 % C901» è sostituito da «Turchia Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.; Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. 4,8 % C901».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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