Art. 1

In vigore dal 23 ott 2025
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato: 1) all' sono inseriti i punti seguenti: «i) “proprietà” di una persona giuridica, un'entità o un organismo: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo o detenere una partecipazione maggioritaria; j) “controllo” di una persona giuridica, un'entità o un organismo: a titolo non esaustivo, le situazioni seguenti: i) avere il diritto o esercitare il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di gestione o di controllo di tale persona giuridica, entità o organismo; ii) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, entità o organismo rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente; iii) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, entità o organismo, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, entità o organismo; iv) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, entità o organismo, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, entità o organismo o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, entità o organismo consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere; v) potersi avvalere, de facto, del diritto di esercitare un'influenza dominante ai sensi del punto iv), pur non essendo titolari di detto diritto; vi) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, entità o organismo; vii) gestire una persona giuridica, entità o organismo su base unificata, pubblicando conti consolidati; o viii) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, entità o organismo.» ; 2) l' è sostituito dal seguente: « 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato I. 2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.» ; 3) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «n) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi responsabili di azioni o politiche che contribuiscono alla deportazione, al trasferimento forzato, all'assimilazione forzata, compreso l'indottrinamento, o all'istruzione militarizzata di minori ucraini, o che sostengono o attuano tali azioni o politiche,» ; 4) all'articolo 6 ter, paragrafo 5 sexies è così modificato: a) nella frase introduttiva, le parole «all'entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 270» sono sostituite dalle parole «alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 56, 270 e 579»; b) alla lettera a), le parole «all'entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 270» sono sostituite dalle parole «alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 56, 270 e 579».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2025/2037 — Testo vigente | Portale Normativo