Art. 1
In vigore dal 23 ott 2025
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1)
all' sono inseriti i punti seguenti:
«i)
“proprietà” di una persona giuridica, un'entità o un organismo: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo o detenere una partecipazione maggioritaria;
j)
“controllo” di una persona giuridica, un'entità o un organismo: a titolo non esaustivo, le situazioni seguenti:
i)
avere il diritto o esercitare il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di gestione o di controllo di tale persona giuridica, entità o organismo;
ii)
aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, entità o organismo rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;
iii)
avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, entità o organismo, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, entità o organismo;
iv)
avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, entità o organismo, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, entità o organismo o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, entità o organismo consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;
v)
potersi avvalere, de facto, del diritto di esercitare un'influenza dominante ai sensi del punto iv), pur non essendo titolari di detto diritto;
vi)
avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, entità o organismo;
vii)
gestire una persona giuridica, entità o organismo su base unificata, pubblicando conti consolidati; o
viii)
condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, entità o organismo.»
;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.»
;
3)
all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«n)
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi responsabili di azioni o politiche che contribuiscono alla deportazione, al trasferimento forzato, all'assimilazione forzata, compreso l'indottrinamento, o all'istruzione militarizzata di minori ucraini, o che sostengono o attuano tali azioni o politiche,»
;
4)
all'articolo 6 ter, paragrafo 5 sexies è così modificato:
a)
nella frase introduttiva, le parole «all'entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 270» sono sostituite dalle parole «alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 56, 270 e 579»;
b)
alla lettera a), le parole «all'entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 270» sono sostituite dalle parole «alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 56, 270 e 579».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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