Art. 1

In vigore dal 23 ott 2025
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) all’ sono inserite le lettere seguenti: «z nonies) “cripto-attività”: una cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 (*1); z decies) “servizi di pagamento”: servizi quali definiti all’articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 (*2); z undecies) “servizi direttamente connessi ad attività turistiche”: i servizi seguenti: i) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti; ii) servizi di guida turistica; iii) servizi pubblicitari connessi ai servizi di cui ai punti i) e ii). (*1)  Regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150, del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj)." (*2)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).»;" 2) l’articolo 3 decies è così modificato: a) il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente: «3 sexies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8424 10 00, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8516 29 50, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 ter ter.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 3 ter quater.   A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 25 luglio 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria. 3 ter quinquies.   I beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 importati in Ungheria nell’ambito dell’esenzione di cui al paragrafo 3 ter quater non sono venduti ad acquirenti localizzati in un altro Stato membro o in un paese terzo.» ; «3 octies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui al codice NC 8539 49 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione di lampade a luce ultravioletta (UV) utilizzate per la disinfezione dell’acqua potabile in assenza di un fornitore di lampade UV equivalenti e prodotti connessi al di fuori della Russia.» ; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis ter, 3 quater, 3 sexies o 3 octies, entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.» ; 3) l’articolo 3 duodecies è così modificato: a) il paragrafo 3 bis octies è soppresso; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis undecies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell’allegato XXIII octies, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 3 bis duodecies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 6902 e 6909 19, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 aprile 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ; c) al paragrafo 5 bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) beni che rientrano nel codice NC 7615 10, codice NC 841460, codice NC 8422 30 e codice NC 8423 10;» ; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 novodecies bis 1.   A decorrere dal 25 aprile 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia. 2.   Il paragrafo 1 si applica a partire dal 1o gennaio 2027 qualora l’acquisto, l’importazione o il trasferimento sia effettuato nell’ambito di un contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale liquefatto, la durata del quale contratto sia superiore a un anno e il quale contratto sia stato concluso prima del 17 giugno 2025 e qualora tale contratto non sia stato modificato successivamente, a meno che la modifica non si limiti a: a) ridurre i quantitativi contrattuali; b) ridurre i prezzi e le commissioni; c) modificare le clausole di riservatezza; d) modificare le procedure operative quali le procedure di comunicazione; e) modificare gli indirizzi delle parti contraenti; f) trasferire obblighi contrattuali tra imprese collegate; g) introdurre cambiamenti richiesti da procedure giudiziali o arbitrali, o h) per i paesi senza sbocco sul mare, introdurre cambiamenti tra punti nazionali di consegna. 3.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1. 4.   Conformemente agli articoli 13 e 14, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 sono rispettati indipendentemente da qualsiasi disposizione prevista da altre normative dell’Unione aventi un ambito di applicazione coincidente.» ; 5) l’articolo 3 vicies è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) fornire finanziamenti e assistenza finanziaria, comprese le assicurazioni e le riassicurazioni, e servizi di intermediazione, compreso il brokeraggio navale;» ; b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;» ; 6) l’articolo 5 bis bis è così modificato: a) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2026, di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;» ; b) al paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: «i) fatto salvo il divieto di cui all’articolo 3 quaterdecies, le operazioni con le entità di cui all’allegato XIX, parte A, voci 4 e 6, che sono necessarie per il commercio, l’intermediazione, il trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, e l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l’assistenza finanziaria connessi, di petrolio greggio di cui al codice NC 270900 e prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi il prezzo fissato nell’allegato XXVIII del presente regolamento, conformemente all’articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera a), del presente regolamento.» ; c) al paragrafo 3, dopo la lettera i) sono aggiunti i commi seguenti: «Le esenzioni di cui alle lettere a) e a bis) del presente paragrafo non si applicano all’entità di cui all’allegato XIX, parte A, voce 4, fatta eccezione per il transito di petrolio o di prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio originari di un paese terzo che sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi. Le esenzioni di cui alle lettere a), a bis) e b) del presente paragrafo non si applicano all’entità di cui all’allegato XIX, parte A, voce 6.» ; d) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis) In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2026 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell’Unione da una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione.» ; 7) l’articolo 5 bis quater è così modificato: a) i paragrafi da 1 o 4 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell’Unione e che operano al di fuori della Russia è vietato collegarsi a decorrere dal 25 giugno 2024, al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (SPFS) della Banca centrale di Russia o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria e di pagamento istituiti dalla Banca centrale di Russia e, a decorrere dal 25 gennaio 2026, collegarsi a qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia, o ai sistemi forniti da qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia, che comprenda una funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi il sistema di pagamento rapido (SBP) e il Mir. 2.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell’allegato XLIV. Nell’allegato XLIV figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo, o qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia e qualsiasi sistema fornito da qualsiasi altra entità russa, che comprenda una funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi il sistema di pagamento rapido (SBP) e il Mir. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica fino al 25 aprile 2026 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 con le persone giuridiche elencate nell’allegato XLIV del regolamneto del Consiglio (UE) 2025/2033 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato XLIV entro il 24 ottobre 2025, in virtù di contratti eseguiti fino al 25 aprile 2026.» ; b) al paragrafo 5 sono aggiunte le lettere seguenti: «g) necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri in paesi terzi, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in paesi terzi che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; h) effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in paesi terzi; i) necessarie per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia» ; 8) l’articolo 5 bis quinquies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che: a) siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, che forniscono tali servizi a persone giuridiche, entità e organismi elencati nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014 o che in altro modo pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti di cui a tali regolamenti, quali figurano nell’allegato XLV, parte A, del presente regolamento; b) siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all’esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi del presente regolamento, quali figurano nell’allegato XLV, parte B, del presente regolamento; c) non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento e pregiudichino significativamente l’obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindecies e 3 vicies del presente regolamento, quali figurano nell’allegato XLV, parte C, del presente regolamento.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a: a) una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b), o c) del paragrafo 1; b) un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), per entità speculare o subentrante di un’entità che figura nell’elenco si intende un’entità che soddisfa almeno due dei criteri seguenti: a) contenuti, feed o flussi di operazioni sostanzialmente identici; b) continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente; c) assetto proprietario, controllo o gestione coincidente; d) reindirizzamento o migrazione di utenti da un’entità che figura nell’elenco; e) continuità dell’infrastruttura tecnica, compreso l’uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.» ; d) al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti: «d) necessarie per l’esecuzione, fino al 25 aprile 2026 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato XLV, parte A, del regolamento (UE) 2025/2033 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; e) necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato XLV, parte A, del regolamento (UE) 2025/2033 in virtù di contratti eseguiti prima del 24 ottobre 2025.» ; 9) all’articolo 5 bis sexies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con i porti e le chiuse elencati nell’allegato XLVII, parti A e C. La parte A dell’allegato XLVII elenca i porti e le chiuse in Russia e la parte C dell’allegato XLVII elenca i porti e le chiuse situati in paesi terzi diversi dalla Russia utilizzati:» ; 10) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis nonies 1.   È vietato: a) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati come residenti nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione della Federazione russa che figurano nell’allegato LII, parte A o B, o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all’interno di tali zone; b) creare nuove imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell’allegato LII, parte A o B, o con una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a); c) stipulare nuovi contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, alle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell’allegato LII, parte A o B, da tali zone o per un uso in tali zone, o con una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a). 2.   A decorrere dal 25 gennaio 2026 è vietato: a) mantenere la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo formalmente registrati come residenti nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione della Federazione russa che figurano nell’allegato LII, parte A, o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all’interno di tali zone; b) mantenere imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell’allegato LII, parte A, o con una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a); c) mantenere contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, alle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell’allegato LII, parte A, da tali zone o per un uso in tali zone, o con una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a). 3.   È vietato: a) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1 o 2, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità o organismo; b) prestare servizi d’investimento direttamente connessi alle attività di cui alla lettera a) o al paragrafo 1 o 2. 4.   I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo al di fuori delle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell’allegato LII che sia posseduto o controllato da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1 o 2. 5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano: a) alle attività necessarie per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o risposta a catastrofi naturali; b) alle attività strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio o minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell’Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali; c) salvo se vietate a norma dell’articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, alle attività strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia; d) alle attività necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi che figurano nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi. 6.   I paragrafi 1 e 3 e, se altrimenti applicabile, il paragrafo 4 non si applicano all’esecuzione, fino al 25 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 7.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, attività strettamente necessarie per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) la ricerca, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti farmaceutici, medici, agricoli o alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti dei quali l’importazione, l’acquisto e il trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento; c) garantire l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014; d) il disinvestimento e il ritiro dalla Russia o la liquidazione di attività commerciali in Russia; e) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione.» ; 11) l’articolo 5 ter è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia: a) servizi di cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114; b) emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento o servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366; c) emissione di moneta elettronica, quale definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). (*3)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, del 10.10.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).»;" b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis.   A decorrere dal 18 gennaio 2024 è vietato permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività.» ; 12) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 ter bis È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività elencate nell’allegato LIII.» ; 13) l’articolo 5 quater è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente: «1.   In deroga all’articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Il divieto di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, lettere b) e c), non si applica alla fornitura delle credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica stabilito in uno Stato membro o in un paese partner di cui all’allegato VIII. 1 ter.   In deroga all’articolo 5 ter, paragrafo 2, lettere b) e c), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per l’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VIII.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) o g), o a norma del paragrafo 1 ter, entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.» ; 14) all’articolo 5 quinquies, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente: «1.   In deroga all’articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:» ; 15) all’articolo 5 nonies, paragrafo 1 bis, sono aggiunte le lettere seguenti: «c) necessarie per l’esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi del presente regolamento; d) strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014; e) necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; f) necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIX, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022; g) necessarie per l’attuazione delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma dell’articolo 6 ter, paragrafo 5 undecies, del regolamento (UE) n. 269/2014. h) necessarie per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia» ; 16) all’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a); oppure» ; 17) l’articolo 5 quindecies è sostituito dal seguente: «Articolo 5 quindecies 1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia: a) servizi di consulenza legale; b) servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di tenuta dei libri contabili, di consulenza in materia fiscale e di consulenza amministrativo-gestionale ovvero servizi di pubbliche relazioni; c) servizi di costruzione, architettura e ingegneria, di ingegneria integrata, servizi urbanistici, servizi di consulenza tecnica e scientifica connessi all’ingegneria o i servizi tecnici di prova e analisi; d) servizi di pubblicità, ricerca di mercato o sondaggi di opinione; e) servizi di consulenza informatica; f) servizi spaziali commerciali consistenti nell’osservazione della Terra o nella navigazione satellitare; g) servizi di intelligenza artificiale consistenti nell’accesso a modelli o piattaforme per l’addestramento, la messa a punto e l’inferenza degli stessi; h) servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l’accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico. 2.   È vietato prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia. 3.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell’allegato XXXIX al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. 3 bis.   È vietato: a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi 1 e 3 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi 1 e 3, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 3 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia. 4.   Per la prestazione diretta o indiretta di servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2 al governo russo è necessaria un’autorizzazione preventiva. Le autorità competenti possono autorizzare, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che essa è coerente con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014. 5.   Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. 6.   Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014. 8.   Il paragrafo 1, lettere c) ed f), e il paragrafo 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione o alla messa a disposizione di servizi o software necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 8 bis.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi, da parte di cittadini di uno Stato membro che siano residenti in Russia e che lo siano stati prima del 24 febbraio 2022, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 10, lettera h), che sono loro datori di lavoro, purché detti servizi siano destinati all’uso esclusivo di tali persone giuridiche, entità o organismi. 8 ter.   Il paragrafo 1, lettere f), g) e h), si applica a decorrere dal 25 novembre 2025. 8 quater.   I paragrafi 2 e 4 non si applicano all’esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto. 9 bis.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che: a) elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo inseriti in elenco. 9 ter.   In deroga al paragrafo 1, lettere g) e h), e al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura dei servizi e software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi o software sono strettamente necessari per il contributo di cittadini russi a progetti open source internazionali. 9 quater.   In deroga al paragrafo 1, lettere a), c) ed e), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro. 9 quinquies.   In deroga al paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per la cooperazione intergovernativa in programmi spaziali. 10.   In deroga ai paragrafi 1, 3 e 3 bis, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, l’esportazione o la messa a disposizione dei servizi e software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che sono necessari per: a) scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; c) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; d) l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’Unione e l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio o minerali di ferro; e) il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware o software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente; f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione; h) l’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VIII. 10 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica alla fornitura di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario di cui all’allegato XXXIX necessario per l’esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 11.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies o 10 entro due settimane dal rilascio.» ; 18) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 duovicies Nei cinque anni successivi alla vendita o a qualsiasi forma di contratto di locazione di navi o aeromobili che sono stati operati, direttamente o indirettamente, dal governo russo o da una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia, è vietato vendere, fornire, sottoscrivere o concludere in altro modo qualsiasi contratto o accordo che comporti il trasferimento di rischi derivanti dalla copertura assicurativa di tali navi o aeromobili o la cessione dell’esposizione a rischi associati a tale copertura.» ; 19) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 tervicies 1.   I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d’identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto, ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati almeno 24 ore prima della data prevista per l’ingresso nel loro territorio. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai minori o ai familiari che non fanno parte del nucleo familiare dei membri della missione diplomatica o dell’ufficio consolare. 3.   Il paragrafo 1 non si applica ai viaggi o al transito nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto. 4.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende: a) il mezzo di trasporto; per i veicoli privati, compresi quelli di proprietà di una missione diplomatica o di un ufficio consolare o di un dipendente di tale missione o ufficio, la marca, il tipo e il numero di targa; per i trasporti pubblici, il nome del vettore e il codice dell’itinerario o un codice equivalente; b) il punto di ingresso nel territorio; c) la data di ingresso nel territorio; d) il punto di uscita dal territorio; e) la data di uscita dal territorio. 5.   Gli Stati membri informano il Consiglio dei casi di violazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1. 6.   Il presente articolo si applica a decorrere dal 25 gennaio 2026. Articolo 5 quatervicies 1.   Uno Stato membro può vietare o imporre un obbligo di autorizzazione per il viaggio o il transito nel proprio territorio ai cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero ai loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d’identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, sulla base di tale permesso di soggiorno o visto. 2.   Le misure adottate dagli Stati membri sulla base del paragrafo 1: a) devono rispettare gli obblighi di diritto internazionale di uno Stato membro nei confronti dei propri cittadini b) non si applicano ai minori o ai familiari che non fanno parte del nucleo familiare dei membri della missione diplomatica o dell’ufficio consolare; c) non pregiudicano i diritti sanciti dal diritto internazionale di una persona fisica che si appresta a raggiungere la propria sede o a rientrarvi o che ritorna nel proprio paese; d) lasciano impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: i) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici; iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia; v) in quanto paese che ospita l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); e e) non si applicano ai viaggi da e verso i territori degli Stati membri, o attraverso tali territori, di persone fisiche che sono membri del corpo diplomatico russo finalizzati alla partecipazione a una conferenza internazionale convocata dall’Unione europea, dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate, dal Consiglio d’Europa, dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dall’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o organizzata sotto i loro auspici. 3.   Uno Stato membro che decide di adottare misure nazionali a norma del paragrafo 1 ne informa il Consiglio almeno 5 giorni prima dell’entrata in vigore di tali misure. 4.   Il presente articolo si applica a decorrere dal 25 gennaio 2026.» ; 20) l’articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2026, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.» ; 21) l’articolo 12 ter è così modificato: a) all’, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   In deroga agli nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2026, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ; b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis.   In deroga agli duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII e XXIII fino al 31 dicembre 2026, qualora tale vendita, fornitura o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un’impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un’entità russa o un organismo russo e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi, o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali beni e tecnologie strettamente necessari per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti di tali gasdotti e delle relative infrastrutture fondamentali per il disinvestimento di cui sopra.» ; c) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l’importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 31 dicembre 2026 qualora l’importazione o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ; d) al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2 bis.   In deroga all’articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2026 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ; e) il paragrafo 2 ter è soppresso; 22) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 23) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 24) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 25) l’allegato XIV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; 26) l’allegato XVIII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento; 27) l’allegato XIX è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento; 28) l’allegato XXI è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento; 29) l’allegato XXIII è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento; 30) è inserito l’allegato XIII octies conformemente all’allegato IX del presente regolamento; 31) l’allegato …+IX è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento; 32) l’allegato XL è modificato conformemente all’allegato XI del presente regolamento; 33) l’allegato XLII è modificato conformemente all’allegato XII del presente regolamento; 34) l’allegato XLIV è modificato conformemente all’allegato XIII del presente regolamento; 35) l’allegato XLV è modificato conformemente all’allegato XIV del presente regolamento; 36) l’allegato XLVII è modificato conformemente all’allegato XV del presente regolamento; 37) l’allegato LI è modificato conformemente all’allegato XVI del presente regolamento; 38) è inserito l’allegato LII conformemente all’allegato XVII del presente regolamento; 39) è inserito l’allegato LIII conformemente all’allegato XVIII del presente regolamento; 40) l’allegato XXIIID è soppresso.
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