Art. 1

In vigore dal 22 ott 2025
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle, senza capocchia, di ferro o acciaio, escluso l'acciaio inossidabile, indipendentemente dalla resistenza alla trazione, ad esclusione di tirafondi e altre viti per legno, ganci a vite e viti ad occhio, viti autofilettanti e viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, attualmente classificati con i codici NC 7318 15 42 e 7318 15 48 e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente: Società Dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd. 54,7 89ML Gruppo Brother: — Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd. — Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd. — Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd 57,1 89MM Gruppo Chinafar: — Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd. — Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd. 72,3 89MN Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 59,8 Cfr. l'allegato Tutte le altre società 72,3 8 999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che le tonnellate di viti senza capocchia vendute per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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