Art. 1
In vigore dal 21 ott 2025
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di proteine di piselli ad alto tenore proteico, aventi tenore proteico calcolato in base al peso a secco superiore al 65 %, comprendenti tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli (compresi tra l'altro i piselli da pieno campo gialli e i piselli da pieno campo verdi), in ogni stato fisico (compresi lo stato solido (ad es. in polvere) e lo stato liquido (in soluzione)), anche testurizzate, attualmente classificate con i codici NC ex 3504 00 90 (codice TARIC 3504 00 90 91), ex 2106 10 20 (codice TARIC 2106 10 20 40), ex 2106 10 80 (codici TARIC 2106 10 80 31, 2106 10 80 39 e 2106 10 80 71) ed ex 2303 10 90 (codice TARIC 2303 10 90 10), originarie della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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