Art. 80
Misure transitorie
In vigore dal 17 ott 2025
Misure transitorie
Qualora le disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 inizino ad applicarsi ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri in una data successiva al 10 gennaio 2026, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 che si applicano a tali pescherecci continuano ad applicarsi a questi ultimi fino alla data in cui le disposizioni del presente regolamento iniziano ad applicarsi a detti pescherecci.
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