Art. 75
Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione o l'EFCA
In vigore dal 17 ott 2025
Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione o l'EFCA
1. Ciascuno Stato membro comunica tempestivamente alla Commissione e, ove possibile, all'EFCA tutte le informazioni che ritiene pertinenti in merito ai metodi, alle pratiche o alle tendenze emergenti utilizzati o che si sospetta siano utilizzati in caso di infrazione delle norme della politica comune della pesca, in particolare in caso di infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. La Commissione e, se del caso, l'EFCA comunicano senza indugio agli Stati membri qualsiasi informazione che li aiuti a migliorare l'attuazione e l'esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 o del presente regolamento.
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