Art. 41

Poteri e obblighi degli ispettori dell'Unione

In vigore dal 17 ott 2025
Poteri e obblighi degli ispettori dell'Unione 1.   Nell'esercizio delle loro mansioni gli ispettori dell'Unione ottemperano al diritto dell'Unione europea e, nella misura in cui si applichi, al diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione o, qualora l'ispezione sia compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato e alle norme internazionali pertinenti. 2.   Gli ispettori dell'Unione esibiscono una carta di servizio che indica la loro identità e la qualifica con cui operano al momento dell'ispezione a qualsiasi persona interessata che richieda loro di identificarsi. A tal fine sono muniti di un documento di identificazione rilasciato dall'EFCA attestante la loro identità e qualifica. 3.   Gli Stati membri consentono agli ispettori dell'Unione di esercitare le loro mansioni e prestano loro l'assistenza necessaria per svolgere i loro compiti.
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