Art. 1
In vigore dal 16 ott 2025
Il regolamento delegato (UE) 2023/2429 è così modificato:
1)
all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. In deroga all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’ del presente regolamento, per i prodotti di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine e che sono importati e commercializzati nell’Unione, l’indicazione del paese di origine è sostituita dall’indicazione della regione della quale il prodotto è originario, riportata nel certificato di origine che accompagna tali prodotti al momento dell’importazione nell’Unione.»
;
2)
all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.
Tuttavia la Commissione può approvare i controlli di conformità alle norme di commercializzazione effettuati dalle autorità marocchine competenti in relazione ai prodotti originari del territorio non autonomo del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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