Art. 7

Modifiche del regolamento (UE) 2024/1620

In vigore dal 8 ott 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2024/1620 Il regolamento (UE) 2024/1620 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «k) assiste la Commissione nell’esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, esamina l’applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e propone modifiche, ove opportuno, ivi comprese modifiche al fine di: i) rimuovere obblighi di segnalazione ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi, preservando nel contempo l’usabilità e la qualità dei dati; ii) garantire obblighi di segnalazione proporzionati e uniformi; e iii) colmare le lacune normative relative agli obblighi di segnalazione.» ; 2) all’articolo 88 è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Il presente articolo non osta a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con altre autorità quali definite all’articolo 92 bis, paragrafo 12.» ; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 92 bis Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti 1.   L’Autorità condivide con le altre autorità, su richiesta, periodicamente o caso per caso, le informazioni che ha ottenuto da soggetti obbligati o dalle altre autorità nello svolgimento dei suoi compiti e che derivano dall’applicazione e dall’attuazione del diritto dell’Unione, a condizione che l’autorità richiedente sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni dai soggetti obbligati o dalle altre autorità. 2.   L’Autorità chiede informazioni a qualsiasi altra autorità le abbia ottenute, invece di chiederle direttamente ai soggetti obbligati, a condizione che l’Autorità sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni. Il primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicati i poteri dell’Autorità di ottenere le informazioni richieste dai soggetti obbligati nel caso in cui l’altra autorità non sia in grado di condividere le informazioni, qualora sia necessaria un’azione urgente o l’ottenimento delle informazioni direttamente dai soggetti obbligati sia necessario per l’assolvimento dei compiti dell’Autorità ai sensi del diritto dell’Unione. 3.   Una richiesta di scambio di informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo indica la base giuridica ai sensi del diritto dell’Unione che autorizza l’autorità richiedente a ottenere le informazioni dai soggetti obbligati o dalle altre autorità. L’autorità richiedente e l’Autorità sono soggette agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati stabiliti dagli articoli 88 e 98 e dalla normativa settoriale che si applicano alla condivisione di informazioni tra il soggetto obbligato e l’autorità richiedente, nonché tra il soggetto obbligato e l’Autorità. 4.   Quando l’Autorità scambia informazioni a norma del paragrafo 1, informa dello scambio, senza indebito ritardo, ciascuna autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni o, se le informazioni sono state ottenute direttamente dai soggetti obbligati, ciascun soggetto obbligato. In caso di scambi di informazioni ricorrenti o periodici, l’Autorità è tenuta a informare una sola volta il soggetto obbligato o l’autorità da cui ha ottenuto le informazioni. 5.   In deroga al paragrafo 4, l’Autorità non è tenuta a informare l’autorità o il soggetto obbligato, a seconda dei casi, in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l’identificazione del soggetto obbligato o di altre entità giuridiche; oppure b) le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, e proteggere i dati personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 (UE) 2018/1725. 6.   In deroga al paragrafo 4, l’Autorità non informa il soggetto obbligato in merito allo scambio di informazioni se determina che ciò potrebbe compromettere procedimenti, azioni o indagini in materia di vigilanza o di risoluzione, o è informata di tale circostanza dall’autorità richiedente. 7.   I paragrafi da 1 a 6 si applicano anche alle informazioni che l’Autorità ha ricevuto da un soggetto obbligato o dalle altre autorità e sulle quali ha successivamente effettuato controlli di qualità o che ha altrimenti trattato. 8.   Per facilitare gli scambi di informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7, l’Autorità e le altre autorità possono concludere protocolli d’intesa concernenti le modalità di tali scambi. I protocolli d’intesa possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento delle informazioni condivise. La Commissione, previa consultazione dell’Autorità e delle altre autorità, può elaborare orientamenti sui principali elementi di tali protocolli d’intesa. 9.   I paragrafi da 1 a 8 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra l’Autorità e le altre autorità conformemente ad altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione. In caso di conflitto tra il presente articolo e altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra l’Autorità e le altre autorità, prevalgono tali altre disposizioni. 10.   L’Autorità e i supervisori del settore finanziario possono consentire, a loro discrezione, l’accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a soggetti obbligati, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in relazione a tali informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, purché l’Autorità o i supervisori del settore finanziario che consentono l’accesso abbiano provveduto affinché tutte le condizioni seguenti siano rispettate: a) sono state adottate le misure necessarie per anonimizzare le informazioni in modo da impedire l’identificazione di singoli soggetti obbligati, di singoli interessati e, qualora sia l’Autorità a consentire l’accesso alle informazioni, di singoli Stati membri; b) le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale. Le informazioni ricevute da qualsiasi autorità sono condivise a norma del primo comma solo con il consenso dell’autorità che le ha inizialmente ottenute. 11.   Entro l’11 novembre 2027 l’Autorità, in stretta collaborazione con i supervisori del settore finanziario, riferisce alla Commissione in merito a tutti gli ostacoli giuridici presenti nella normativa settoriale che, in qualsiasi maniera, le impediscano di scambiare informazioni con altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche indicare obblighi di segnalazione non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti. Può anche includere suggerimenti per migliorare la coerenza tra gli obblighi di segnalazione per i soggetti finanziari e non finanziari. La relazione è aggiornata periodicamente, se necessario. Tenendo conto della relazione di cui al primo comma, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nella normativa settoriale al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti. 12.   Ai fini del presente articolo, con “altre autorità” si intende una delle autorità seguenti: a) il Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*27); b) l’ABE; c) l’EIOPA; d) l’ESMA; e) le autorità competenti quali definite all’, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010; f) le autorità competenti quali definite all’, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010; g) le autorità competenti quali definite all’, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010; h) le autorità che compongono il meccanismo di vigilanza unico quale definito all’, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013; i) il Comitato di risoluzione unico, istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*28); j) le autorità di risoluzione quali quelle di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. (*27)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj)." (*28)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).»;" 4) all’articolo 55, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: «Nei suoi pareri l’Autorità può, se del caso, esaminare il funzionamento degli atti legislativi in vigore, compresa l’opportunità di rimuovere eventuali obblighi di segnalazione ridondanti o obsoleti nel diritto dell’Unione o nelle misure di diritto nazionale che recepiscono il diritto dell’Unione. Al fine di fornire pareri sugli atti legislativi in vigore di cui al secondo comma, l’Autorità può consultare tutte le parti interessate pertinenti specificamente in merito a tale questione e tenere conto del loro contributo. Dopo aver esaminato tali pareri, la Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.».
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