Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1092/2010

In vigore dal 8 ott 2025
Modifiche del regolamento (UE) n. 1092/2010 Il regolamento (UE) n. 1092/2010 è così modificato: 1) all’ il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Fatti salvi gli articoli 15 e 16 e i casi penalmente rilevanti, le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo durante lo svolgimento dei loro compiti non possono essere divulgate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.» ; 2) all’articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «8.   Il CERS condivide con le altre autorità, su richiesta, periodicamente o caso per caso, le informazioni che ha ottenuto da una delle altre autorità nello svolgimento dei suoi compiti e che derivano dall’applicazione e dall’attuazione del diritto dell’Unione, a condizione che l’autorità richiedente sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità. 9.   Una richiesta di scambio di informazioni a norma del paragrafo 8 del presente articolo indica la base giuridica ai sensi del diritto dell’Unione che autorizza l’autorità richiedente a ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità. L’autorità richiedente e il CERS sono soggetti agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati stabiliti dall’ e dalla normativa settoriale che si applicano alla condivisione di informazioni tra l’istituto finanziario o le altre autorità e l’autorità richiedente, nonché tra le altre autorità e il CERS. 10.   Quando scambia informazioni a norma del paragrafo 8, il CERS informa dello scambio, senza indebito ritardo, ciascuna autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni. In caso di scambi di informazioni ricorrenti o periodici, il CERS è tenuto a informare una sola volta l’autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni. 11.   In deroga al paragrafo 10, il CERS non è tenuto a informare l’autorità in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l’identificazione dell’istituto finanziario o di altri soggetti giuridici; oppure b) le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, e proteggere i dati personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 (*1) e (UE) 2018/1725 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio. 12.   I paragrafi da 8 a 11 si applicano anche alle informazioni che il CERS ha ricevuto dalle altre autorità e sulle quali ha successivamente effettuato controlli di qualità o che ha altrimenti trattato. 13.   Per facilitare gli scambi di informazioni di cui ai paragrafi da 8 a 12, il CERS e le altre autorità possono concludere protocolli d’intesa concernenti le modalità di tali scambi. I protocolli d’intesa possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento delle informazioni condivise. La Commissione, previa consultazione del CERS e delle altre autorità, può elaborare orientamenti sui principali elementi di tali protocolli d’intesa. 14.   I paragrafi da 8 a 13 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra il CERS e le altre autorità conformemente ad altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione. In caso di conflitto tra i paragrafi da 8 a 13 e altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra il CERS e le altre autorità, prevalgono tali altre disposizioni. 15.   Il CERS può consentire, a propria discrezione, l’accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in relazione a tali informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, purché abbia provveduto affinché tutte le condizioni seguenti siano rispettate: a) sono state adottate le misure necessarie per anonimizzare le informazioni in modo da impedire l’identificazione di singoli istituti finanziari, soggetti, interessati e Stati membri; b) le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale. Le informazioni ricevute da qualsiasi autorità sono condivise a norma del primo comma solo con il consenso dell’autorità che le ha inizialmente ottenute. 16.   Entro l’11 novembre 2027 il CERS riferisce alla Commissione in merito a tutti gli ostacoli giuridici presenti nella normativa settoriale che, in qualsiasi maniera, gli impediscano di scambiare informazioni con le altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche indicare obblighi di informativa non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti. Può anche includere suggerimenti per migliorare la coerenza tra gli obblighi di informativa per i soggetti finanziari e non finanziari. La relazione è aggiornata periodicamente, se necessario. Tenendo conto della relazione di cui al primo comma, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nella normativa settoriale, al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti. 17.   Ai fini del presente articolo, con “altre autorità” si intende una delle autorità seguenti: a) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea); b) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); c) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati); d) le autorità competenti quali definite all’, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010; e) le autorità competenti quali definite all’, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010; f) le autorità competenti quali definite all’, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010; g) le autorità che compongono il meccanismo di vigilanza unico quale definito all’, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013; h) il Comitato di risoluzione unico, istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014; i) le autorità di risoluzione quali quelle di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE; j) l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3); k) i supervisori del settore finanziario quali definiti all’, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). (*1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)." (*2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)." (*3)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj)." (*4)  Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).»."
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