Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) 2023/956

In vigore dal 8 ott 2025
Modifiche del regolamento (UE) 2023/956 Il regolamento (UE) 2023/956 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari a norma dell’, punto 49), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343, 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).»;" b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Il presente regolamento non si applica a: a) l’energia elettrica generata o sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell’allegato III, punti 1 e 2; b) l’idrogeno originario della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell’allegato III, punto 1.» ; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis Esenzione de minimis 1.   Gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono esentati dagli obblighi derivanti dal presente regolamento se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa di cui all’allegato VII, punto 1 (“soglia unica basata sulla massa”). Tale soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile. In tali casi, gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, dichiarano tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale. 2.   Se superano la soglia unica basata sulla massa entro l’anno civile pertinente, tali importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, o tali dichiaranti CBAM autorizzati sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente. 3.   Entro il 30 aprile di ogni anno civile la Commissione valuta, sulla base dei dati relativi alle importazioni dei 12 mesi civili precedenti, se la soglia unica basata sulla massa garantisce che il paragrafo 1 del presente articolo si applichi a non oltre l’1 % delle emissioni incorporate nelle merci e nei prodotti trasformati importati. Qualora il valore della soglia risultante si discosti di oltre 15 tonnellate dalla soglia applicabile, la Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 28 per modificare la soglia unica basata sulla massa, utilizzando la metodologia di cui al punto 2 dell’allegato VII. La soglia unica basata sulla massa modificata si applica dal 1o gennaio dell’anno civile successivo. 4.   Il presente articolo non si applica alle importazioni di energia elettrica o idrogeno.» ; 3) l’articolo 3 è così modificato: a) il punto 15) è sostituito dal seguente: «15) “importatore”: la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci o un conto di appuramento ai sensi dell’articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata;» ; b) il punto 31) è sostituito dal testo seguente: «31) “gestore”: qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo, compresa una società madre che controlla un impianto in un paese terzo;» ; 4) l’articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Prima di importare le merci nel territorio doganale dell’Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro chiede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (“domanda di autorizzazione”).» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Un rappresentante doganale indiretto ottiene la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima di importare le merci nel territorio doganale dell’Unione. Qualora sia nominato da un importatore ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 e accetti di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, il rappresentante doganale indiretto agisce in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, indipendentemente dal fatto che l’importatore sia esentato o meno dagli obblighi derivanti dal presente regolamento a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento. 1 ter.   Qualora si applichi l’articolo 2 bis, l’importatore presenta la domanda di autorizzazione nei casi in cui prevede di superare la soglia unica basata sulla massa.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Qualora l’importatore non sia stabilito in uno Stato membro, il rappresentante doganale indiretto ottiene la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, indipendentemente dal fatto che l’importatore sia esentato o meno dagli obblighi derivanti dal presente regolamento a norma dell’articolo 2 bis.» ; d) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Qualora agisca in qualità di dichiarante CBAM autorizzato per conto di un importatore, il rappresentante doganale indiretto è soggetto agli obblighi applicabili a tale importatore a norma del presente regolamento per quanto riguarda le merci importate da tale rappresentante doganale indiretto per conto di tale importatore.» ; e) il paragrafo 5 è così modificato: i) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) stima dei quantitativi delle importazioni di merci nel territorio doganale dell’Unione suddiviso per tipo di merci e informazioni relative agli Stati membri di importazione, per l’anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l’anno civile successivo;» ; ii) è inserita la lettera seguente: «g bis) il numero del certificato di operatore economico autorizzato (AEO), se il dichiarante ha ottenuto la qualifica di operatore economico autorizzato conformemente all’articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013;» ; f) è inserito il paragrafo seguente: «7 bis.   Un dichiarante CBAM autorizzato può delegare la presentazione delle dichiarazioni CBAM di cui all’articolo 6 a una persona che agisce in nome e per conto di tale dichiarante CBAM autorizzato. Il dichiarante CBAM autorizzato rimane responsabile dell’adempimento degli obblighi di cui è destinatario a norma del presente regolamento.» ; 5) l’articolo 6 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato utilizza il registro CBAM di cui all’articolo 14 per presentare una dichiarazione CBAM per l’anno civile precedente. 2.   La dichiarazione CBAM contiene le informazioni seguenti: a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell’anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, comprese le merci importate al di sotto della soglia unica basata sulla massa; b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell’articolo 7 e, se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, verificate conformemente all’articolo 8; c) il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo a norma dell’articolo 9 e dell’adeguamento necessario per riflettere l’assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell’articolo 31; d) se del caso, copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato, ai sensi dell’articolo 8 e dell’allegato VI.» ; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo al formato standard della dichiarazione CBAM, incluse le informazioni dettagliate da comunicare per ogni impianto, paese di origine o altro paese terzo e tipo di merci che giustifichino i totali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le emissioni incorporate, al prezzo del carbonio pagato, al prezzo predefinito del carbonio ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, alla procedura di presentazione della dichiarazione CBAM attraverso il registro CBAM, nonché alle modalità di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda il processo e la selezione, da parte del dichiarante CBAM autorizzato, dei certificati da restituire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29, paragrafo 2.» ; 6) l’articolo 7 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le emissioni incorporate nelle merci diverse dall’energia elettrica sono determinate: a) sulla base delle emissioni effettive secondo i metodi di cui all’allegato IV, punti 2 e 3, o b) con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all’allegato IV, punto 4.1.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il dichiarante CBAM autorizzato conserva una registrazione delle informazioni richieste per calcolare le emissioni incorporate in conformità ai requisiti stabiliti all’allegato V. Tali registrazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire ai verificatori accreditati di cui all’articolo 18 di verificare, se del caso, le emissioni incorporate a norma dell’articolo 8 e dell’allegato VI e da consentire alla Commissione e all’autorità competente di riesaminare la dichiarazione CBAM in conformità all’articolo 19, paragrafo 2.» ; c) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’applicazione degli elementi dei metodi di calcolo di cui all’allegato IV, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, che sono in linea con quelli contemplati dall’EU ETS, e dei pertinenti materiali in entrata (precursori), i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l’affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio dei dati e compresa un’ulteriore specificazione delle merci da considerare “merci semplici” e “merci complesse” ai fini dell’allegato IV, punto 1. Tali atti di esecuzione specificano inoltre gli elementi di prova che dimostrano il soddisfacimento dei criteri richiesti per giustificare l’utilizzo delle emissioni effettive di energia elettrica importata e dell’energia elettrica consumata nei processi di produzione delle merci ai fini dei paragrafi 2, 3 e 4 e che sono elencate nell’allegato IV, punti 5 e 6; e» ; 7) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell’articolo 6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell’articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all’allegato VI.» ; 8) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Prezzo del carbonio pagato in un paese terzo 1.   Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo per le emissioni incorporate dichiarate. La riduzione può essere chiesta solo se il prezzo del carbonio è stato effettivamente pagato in un paese terzo. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione di tale prezzo del carbonio. 2.   Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione necessaria a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio in un paese terzo che è stato effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1. In particolare, il dichiarante CBAM autorizzato conserva le prove relative a qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile, in particolare i riferimenti alla legislazione pertinente del paese in questione. Le informazioni contenute in tale documentazione sono certificate da una persona indipendente dal dichiarante CBAM autorizzato e dalle autorità del paese terzo. Il nome e i recapiti di tale persona indipendente figurano sulla documentazione. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva inoltre la prova dell’effettivo pagamento del prezzo del carbonio. 3.   Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione di cui al paragrafo 2 fino alla fine del quarto anno successivo all’anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata. 4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere, nella dichiarazione CBAM, una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato per le emissioni incorporate dichiarate, sulla base dei prezzi predefiniti annuali del carbonio. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione del prezzo predefinito del carbonio. La riduzione può essere richiesta solo se il prezzo del carbonio è stato fissato in base alle norme applicabili nel paese terzo ed è possibile determinare un prezzo predefinito annuo del carbonio, anche su base prudenziale, per tale paese terzo. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base di valori predefiniti, può essere richiesta una riduzione solo sulla base dei prezzi predefiniti annuali del carbonio. A decorrere dal 2027 e per i paesi terzi in cui sono in vigore norme relative alla fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione può determinare e mettere a disposizione, nel registro CBAM di cui all’articolo 14, i prezzi predefiniti del carbonio per tali paesi terzi e pubblicare la metodologia per il calcolo di tali prezzi. La Commissione agisce basandosi sui migliori dati disponibili provenienti da informazioni affidabili e pubblicamente disponibili e da informazioni fornite da tali paesi terzi. La Commissione tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile nel paese terzo pertinente che avrebbe comportato una riduzione del prezzo predefinito del carbonio. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti la conversione del prezzo medio annuo del carbonio effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e dei prezzi predefiniti annuali del carbonio determinati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo nella corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM da restituire. Tali atti dovrebbero disciplinare anche la conversione in euro del prezzo del carbonio espresso in valuta estera al tasso di cambio medio annuo, la prova richiesta dell’effettivo pagamento del prezzo del carbonio, esempi di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le qualifiche della persona indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le condizioni per accertare l’indipendenza di tale persona. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29, paragrafo 2.» ; 9) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Registrazione dei gestori e degli impianti nei paesi terzi 1.   Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all’articolo 14. 2.   La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni, da inserire nel registro CBAM al momento della registrazione: a) nome, indirizzo, numero di iscrizione o di attività nel registro delle imprese e recapiti del gestore e, se del caso, delle sue entità controllanti, compresa la società madre di tale gestore, unitamente ai documenti giustificativi; b) ubicazione di ciascun impianto, compresi l’indirizzo completo e le coordinate geografiche espresse in longitudine e latitudine, fino a sei decimali; c) la principale attività economica dell’impianto. 3.   La Commissione notifica al gestore la registrazione nel registro CBAM. La registrazione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica al gestore dell’impianto. 4.   Il gestore informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intervenuta dopo la registrazione, e la Commissione aggiorna le informazioni pertinenti nel registro CBAM. 5.   Il gestore: a) determina le emissioni incorporate calcolate secondo i metodi di cui all’allegato IV, per tipo di merci prodotte presso l’impianto di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) garantisce che le emissioni incorporate di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano verificate conformemente ai principi di verifica di cui all’allegato VI da un verificatore accreditato a norma dell’articolo 18; c) conserva una copia della relazione di verifica nonché le registrazioni delle informazioni necessarie per calcolare le emissioni incorporate nelle merci conformemente ai requisiti di cui all’allegato V per un periodo di quattro anni dall’esecuzione della verifica e, se del caso, una copia della documentazione necessaria a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio in un paese terzo che è stato effettivamente pagato, fino alla fine del quarto anno successivo all’anno in cui la persona indipendente ha certificato le informazioni contenute in tale documentazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 2; d) determina, se del caso, il prezzo del carbonio pagato in un paese terzo conformemente all’articolo 9 e carica la documentazione di accompagnamento e le prove. 6.   Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica delle emissioni incorporate a norma dell’articolo 8 e dell’allegato VI, e da consentire il riesame, a norma dell’articolo 19, della dichiarazione CBAM resa da un dichiarante CBAM autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7 del presente articolo. 7.   Un gestore può comunicare a un dichiarante CBAM autorizzato le informazioni sulla verifica delle emissioni incorporate e del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Il dichiarante CBAM autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all’obbligo di cui all’articolo 8. 8.   Il gestore può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellato dal registro CBAM. In seguito a una tale richiesta e dopo averne informato le autorità competenti, la Commissione cancella il gestore ed elimina le informazioni su tale gestore e sul suo impianto dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate. Dopo aver fornito al gestore interessato la possibilità di essere sentito ed essersi consultata con le autorità competenti, la Commissione può anche cancellare le informazioni dal registro se ritiene che le informazioni su tale gestore non siano più accurate. La Commissione informa le autorità competenti di tali cancellazioni.» ; 10) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 10 bis Registrazione dei verificatori accreditati 1.   Quando l’accreditamento è concesso a norma dell’articolo 18, il verificatore presenta una richiesta di registrazione nel registro CBAM all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo nazionale di accreditamento. Il verificatore presenta la richiesta di registrazione entro due mesi dalla data in cui la concessione dell’accreditamento è concessa, ma non prima del 1o settembre 2026. L’autorità competente registra le informazioni sul verificatore accreditato nel registro CBAM. 2.   La domanda di registrazione nel registro CBAM di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti: a) nome e identificazione univoca di accreditamento del verificatore; b) ambiti di accreditamento pertinenti per il CBAM; c) paese di stabilimento del verificatore; d) data effettiva di accreditamento e data di scadenza dei certificati di accreditamento pertinenti per il CBAM; e) qualsiasi informazione su eventuali misure amministrative imposte al verificatore pertinenti per il CBAM; f) copia del certificato di accreditamento pertinente per il CBAM. Le informazioni di cui al primo comma sono incluse nel registro CBAM al momento della registrazione del verificatore. 3.   L’autorità competente notifica al verificatore la registrazione nel registro CBAM. L’autorità competente notifica inoltre la registrazione alla Commissione e alle altre autorità competenti attraverso il registro CBAM. 4.   Il verificatore notifica all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intercorsa dopo la registrazione nel registro CBAM. L’autorità competente garantisce che il registro CBAM sia debitamente aggiornato. 5.   Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), il verificatore utilizza il registro CBAM per la verifica delle emissioni incorporate. 6.   L’autorità competente cancella un verificatore dal registro CBAM se quest’ultimo non è più accreditato a norma dell’articolo 18 o se il verificatore non ha rispettato l’obbligo di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L’autorità competente notifica la cancellazione della registrazione alla Commissione e alle altre autorità competenti. L’autorità competente cancella le informazioni su tale verificatore accreditato dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate.» ; 11) l’articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ciascuno Stato membro designa l’autorità competente per l’espletamento delle funzioni e dei compiti derivanti dal presente regolamento, ne informa la Commissione e provvede affinché l’autorità competente disponga di tutti i poteri necessari per lo svolgimento di tali funzioni e compiti.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Ai fini della relazione di cui all’articolo 30, paragrafo 6, le autorità competenti forniscono, su richiesta della Commissione e sulla base del questionario, informazioni pertinenti circa l’attuazione del presente regolamento.» ; 12) l’articolo 14 è così modificato: a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Il registro CBAM contiene, in una sezione separata del registro, le informazioni sui gestori e sugli impianti di paesi terzi registrati a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, e sui verificatori accreditati registrati a norma dell’articolo 10 bis. 4.   Le informazioni contenute nel registro CBAM di cui ai paragrafi 2 e 3 sono riservate, fatta eccezione per i nomi, gli indirizzi, i numeri di iscrizione o di attività nel registro delle imprese, i recapiti dei gestori, l’ubicazione degli impianti nei paesi terzi e le informazioni sui verificatori accreditati di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2. Un gestore può scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo, numero di iscrizione o di attività nel registro delle imprese, recapito e l’ubicazione dei suoi impianti. La Commissione rende accessibili le informazioni pubbliche contenute nel registro CBAM in un formato interoperabile.» ; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l’infrastruttura nonché le procedure e i processi specifici del registro CBAM, tra cui l’analisi dei rischi di cui all’articolo 15, le banche dati elettroniche contenenti le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le procedure e i requisiti tecnici per la delega di cui all’articolo 5, paragrafo 7 bis, i dati dei conti nel registro CBAM di cui all’articolo 16, la trasmissione al registro CBAM delle informazioni sulla vendita e sul riacquisto dei certificati CBAM di cui all’articolo 20, il controllo incrociato delle informazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 3, e le informazioni di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29, paragrafo 2.» ; 13) l’articolo 17 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Prima di concedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l’autorità competente può consultare le autorità competenti pertinenti o la Commissione attraverso il registro CBAM in merito al rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2. La consultazione non supera i 15 giorni civili.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ai fini del rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, l’autorità competente esige la costituzione di una garanzia se il richiedente non era costituito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda a norma dell’articolo 5, paragrafo 1. L’autorità competente fissa tale garanzia all’importo calcolato come valore aggregato del numero dei certificati CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe restituire conformemente all’articolo 22 in relazione alle importazioni di merci comunicate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, lettera g), tenendo conto dell’adeguamento necessario per riflettere l’assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell’articolo 31. La garanzia fornita è una garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell’Unione o un’altra forma di garanzia equivalente.» ; c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   L’autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 30 settembre del secondo anno in cui il dichiarante CBAM autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell’articolo 22.» ; d) è inserito il paragrafo seguente: «7 bis.   In deroga all’articolo 4, se un importatore o un rappresentante doganale indiretto ha presentato una domanda a norma dell’articolo 5 entro il 31 marzo 2026, tale importatore o rappresentante doganale indiretto può continuare temporaneamente a importare merci fino a quando l’autorità competente non adotta una decisione a norma del presente articolo. Se rifiuta di concedere l’autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità competente determina, entro un mese dalla data della decisione, le emissioni incorporate nelle merci importate tra il 1o gennaio 2026 e la data di tale decisione, sulla base delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, e con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all’allegato IV, e sulla base di qualsiasi altra informazione pertinente. Le emissioni così determinate sono utilizzate per il calcolo delle sanzioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 2 bis.» ; e) al paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Prima di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l’autorità competente concede al dichiarante CBAM autorizzato la possibilità di essere sentito. L’autorità competente può consultare le autorità competenti pertinenti o la Commissione attraverso il registro CBAM in merito alle condizioni e ai criteri della revoca. La consultazione non supera i 15 giorni di calendario.» ; f) al paragrafo 10, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le scadenze specifiche, la portata e il formato della procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo.» ; 14) l’articolo 18 è così modificato: a) il paragrafo 1 è soppresso; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Un organismo nazionale di accreditamento può, su richiesta, accreditare una persona giuridica in qualità di verificatore ai fini del presente regolamento se ritiene, sulla base della documentazione presentata, che tale persona abbia la capacità di applicare i principi di verifica di cui all’allegato VI per adempiere gli obblighi di controllo delle emissioni incorporate di cui agli articoli 8 e 10. Se la persona giuridica è accreditata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per un pertinente gruppo di attività, l’organismo nazionale di accreditamento tiene conto di tale accreditamento per la valutazione delle qualifiche necessarie affinché un verificatore accreditato possa effettuare la verifica ai fini del presente regolamento.» ; 15) all’articolo 19, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione agevola inoltre lo scambio di informazioni con le autorità competenti sulle attività fraudolente, le conclusioni a norma dell’articolo 25 bis e le sanzioni imposte conformemente all’articolo 26.» ; 16) l’articolo 20 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   A partire dal 1o febbraio 2027, uno Stato membro vende ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel suo territorio i certificati CBAM attraverso la piattaforma centrale comune.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le informazioni sulla vendita e il riacquisto dei certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune sono trasferite al registro CBAM al termine di ogni giorno lavorativo.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   I costi sostenuti in relazione all’istituzione, al funzionamento e alla gestione della piattaforma centrale comune sono finanziati mediante diritti a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati. Per la durata del primo contratto di appalto pubblico per l’istituzione, il funzionamento e la gestione della piattaforma centrale comune, tali costi sono inizialmente a carico del bilancio generale dell’Unione. A tal fine, le entrate generate dai diritti costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Tali entrate sono destinate a coprire i costi di istituzione, funzionamento e gestione della piattaforma centrale comune. Le entrate residue dopo la copertura di tali costi sono assegnate al bilancio dell’Unione. Per la durata delle successive procedure di appalto congiunte per il funzionamento e la gestione della piattaforma centrale comune, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 28, a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire che i diritti a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati finanzino direttamente i costi di funzionamento e gestione della piattaforma centrale comune. (*2)  Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»;" d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i tempi, la gestione, la struttura e il livello dei diritti e altri aspetti connessi alla gestione della vendita e del riacquisto dei certificati CBAM, nonché l’organizzazione e l’utilizzo della piattaforma centrale comune, perseguendo la coerenza con le procedure previste dal regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione (*3). Gli atti delegati garantiscono che l’organizzazione e l’utilizzo della piattaforma centrale comune siano efficienti sotto il profilo dei costi, che il livello dei diritti sia fissato in modo da coprire esclusivamente i costi pertinenti e che siano evitati costi amministrativi indebiti. (*3)  Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).»;" 17) l’articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM come media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d’asta conformemente alle procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2830 per ogni settimana di calendario.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate per l’anno 2026 a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), come media trimestrale dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d’asta, conformemente alle procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2830, del trimestre di importazione delle merci in cui tali emissioni sono incorporate.» ; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione sull’applicazione della metodologia di calcolo del prezzo dei certificati CBAM, di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, e le modalità pratiche per la pubblicazione di tale prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29, paragrafo 2.» ; 18) l’articolo 22 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell’articolo 8 per l’anno civile precedente la restituzione. La Commissione rimuove i certificati CBAM restituiti dal registro CBAM. Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro CBAM.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   A decorrere dal 2027, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno il 50 % delle emissioni incorporate in tutte le merci che ha importato dall’inizio dell’anno civile, determinato con riferimento a uno degli elementi seguenti: a) i valori predefiniti secondo i metodi di cui all’allegato IV senza la maggiorazione di cui al punto 4.1 dello stesso; oppure b) il numero di certificati CBAM restituiti a norma del paragrafo 1 per l’anno civile precedente l’anno della restituzione, a condizione che la dichiarazione doganale di importazione delle merci faccia riferimento alle stesse merci con il codice NC e i paesi di origine della dichiarazione CBAM presentata nell’anno civile precedente l’anno in corso. Ai fini del presente paragrafo, si tiene conto dell’adeguamento per l’assegnazione gratuita di cui all’articolo 31.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   Il dichiarante CBAM autorizzato rispetta l’obbligo stabilito al paragrafo 2 entro la fine del trimestre successivo a quello in cui è stata superata la soglia unica basata sulla massa.» ; 19) l’articolo 23 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione riacquista l’eccedenza dei certificati CBAM per conto dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato è stabilito tramite la piattaforma centrale comune di cui all’articolo 20. Il dichiarante CBAM autorizzato presenta la richiesta di riacquisto entro il 31 ottobre di ogni anno in cui i certificati CBAM sono stati restituiti.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il numero di certificati CBAM oggetto del riacquisto di cui al paragrafo 1 è limitato al numero totale di certificati CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato aveva l’obbligo di acquistare a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, durante l’anno civile in cui sono stati acquistati i certificati CBAM. Se un dichiarante CBAM autorizzato che ha acquistato certificati CBAM in un anno civile prevedendo di superare la soglia unica basata sulla massa non supera tale soglia, tutti tali certificati CBAM sono riacquistati su richiesta del dichiarante CBAM autorizzato a norma del paragrafo 1 del presente articolo.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   In deroga al paragrafo 2, i certificati CBAM acquistati nel 2027 per quanto riguarda le emissioni incorporate per l’anno 2026 possono essere riacquistati solo nel 2027.» ; 20) l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Cancellazione dei certificati CBAM 1.   Il 1o novembre di ogni anno la Commissione cancella i certificati CBAM acquistati nel corso dell’anno anteriore all’anno civile precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM. Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni. 2.   In deroga al paragrafo 1, il 1o novembre 2027 la Commissione cancella i certificati CBAM acquistati per quanto riguarda le emissioni incorporate per l’anno 2026. Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni. 3.   Se il numero di certificati CBAM da restituire è contestato in una controversia pendente in uno Stato membro, la Commissione sospende la cancellazione dei certificati CBAM nella misura corrispondente all’importo contestato. L’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato comunica senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.» ; 21) all’articolo 25, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Fatto salvo l’articolo 2 bis, le autorità doganali autorizzano l’importazione delle merci unicamente da parte di una persona che sia un dichiarante CBAM autorizzato. 2.   Le autorità doganali comunicano alla Commissione, periodicamente e automaticamente, in particolare mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, informazioni specifiche sulle merci dichiarate per l’importazione. Tali informazioni comprendono il numero EORI o la forma di identificazione, dichiarata a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, dell’importatore o del dichiarante CBAM autorizzato, nonché il numero di conto CBAM del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale. Qualora l’importatore non disponga del numero EORI, le autorità doganali comunicano inoltre alla Commissione il nome, l’indirizzo e, se disponibile, il recapito dell’importatore. 3.   La Commissione comunica periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo all’autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato o l’importatore sono stabiliti e, per ciascun dichiarante CBAM, effettua un controllo incrociato di tali informazioni con i dati contenuti nel registro CBAM a norma dell’articolo 14. 4.   Le autorità doganali possono comunicare, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, alla Commissione e all’autorità competente dello Stato membro che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato o all’autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato o l’importatore è stabilito.» ; 22) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 25 bis Monitoraggio e applicazione della soglia unica basata sulla massa 1.   La Commissione monitora le importazioni di merci ai fini di monitorare la conformità alla soglia unica basata sulla massa. Le autorità competenti dello Stato membro in cui l’importatore è stabilito possono altresì monitorare la conformità alla soglia unica basata sulla massa. La Commissione scambia periodicamente e automaticamente con le autorità competenti le informazioni necessarie per il monitoraggio degli importatori attraverso il registro CBAM. Tali informazioni comprendono un elenco degli importatori che superano il 90 % della soglia unica basata sulla massa. 2.   Quando, sulla base di una valutazione preliminare e delle informazioni che le sono state comunicate dalle autorità doganali a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, ritiene che un importatore abbia superato la soglia unica basata sulla massa, la Commissione comunica tali informazioni nonché le basi della sua valutazione preliminare all’autorità competente dello Stato membro in cui l’importatore è stabilito. L’autorità competente può chiedere all’importatore o alla Commissione di fornire le prove documentali necessarie per valutare se l’importatore abbia superato la soglia unica basata sulla massa. Se le prove documentali sono insufficienti per stabilire che l’importatore ha superato tale soglia, le autorità competenti possono chiedere ulteriori prove documentali, se disponibili, alle autorità doganali. 3.   Se l’autorità competente conclude che un importatore che non è un dichiarante CBAM autorizzato ha superato la soglia unica basata sulla massa, adotta senza indebito ritardo una decisione in tal senso. La decisione espone i motivi su cui si basa e comprende le informazioni sul diritto di presentare ricorso. L’autorità competente informa l’importatore degli obblighi applicabili a norma del presente regolamento, compreso, se del caso, l’obbligo di ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato conformemente all’articolo 5 prima dell’importazione di altra merce. Inoltre l’autorità competente notifica tale decisione alle autorità doganali e alla Commissione tramite il registro CBAM. Se un importatore è rappresentato da uno o più rappresentanti doganali indiretti e supera la soglia unica basata sulla massa, l’autorità competente ne informa i rappresentanti doganali indiretti nominati conformemente all’articolo 5, paragrafo 1 bis o 2. La presentazione di un ricorso contro una decisione che stabilisce che l’importatore ha superato la soglia unica basata sulla massa non ha effetti sospensivi. 4.   Ai fini di stabilire se un importatore ha superato la soglia unica basata sulla massa, l’autorità competente non tiene conto di una pratica, di un accordo o di una serie di pratiche o di accordi il cui scopo principale o uno degli scopi principali consiste nello scendere al di sotto della soglia unica basata sulla massa e che non sono genuini. Una pratica, un accordo o una serie di pratiche o di accordi sono considerati non genuini quando, tenuto conto di tutti i fatti e delle circostanze pertinenti, non possono essere considerati posti in essere per valide ragioni commerciali connesse all’attività economica dell’importatore. Ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 26, paragrafo 2 bis, se l’autorità competente conclude che l’importatore ha attuato una pratica, un accordo o una serie di pratiche o accordi considerati non genuini, si ritiene che l’importatore sia stato implicato in una grave violazione del presente regolamento. 5.   Ai fini del monitoraggio a norma del presente articolo, la Commissione individua periodicamente, almeno una volta per anno civile o in caso sia necessario, specifici fattori di rischio e punti di attenzione, sulla base di un’analisi dei rischi connessi alla soglia unica basata sulla massa, tenendo conto delle informazioni contenute nel registro CBAM, dei dati comunicati dalle autorità doganali a norma dell’articolo 25 e di altre fonti pertinenti di informazione, comprese le irregolarità individuate in seguito ai controlli eseguiti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1. Tali fattori di rischio e punti di attenzione sono comunicati alle autorità competenti e, se del caso, alle autorità doganali.» ; 23) l’articolo 26 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un dichiarante CBAM autorizzato che non restituisca, entro il 30 settembre di ogni anno, il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell’anno civile precedente è tenuto al pagamento di una sanzione. Tale sanzione è identica a quella per le emissioni in eccesso di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e maggiorata in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, della stessa direttiva, applicabile nell’anno di importazione delle merci. Tale sanzione si applica per ciascun certificato CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato non ha restituito.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «1 bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se un dichiarante CBAM autorizzato non restituisce il numero corretto di certificati CBAM a causa di informazioni inesatte fornite da un terzo, vale a dire da un verificatore o da una persona indipendente che certifica la documentazione relativa al prezzo del carbonio di cui all’articolo 9, paragrafo 2, l’autorità competente può ridurre la sanzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La sanzione imposta è effettiva, proporzionata e dissuasiva, e tiene conto in particolare della durata, della gravità, della portata, della natura intenzionale o della reiterazione dell’inadempienza o del livello di cooperazione del dichiarante CBAM autorizzato con l’autorità competente.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Il paragrafo 2 si applica anche agli importatori diversi dai dichiaranti CBAM autorizzati, qualora superino la soglia unica basata sulla massa. A tal fine, sono considerate tutte le emissioni incorporate nelle merci importate da tale importatore nell’anno civile pertinente. Il pagamento della sanzione dispensa l’importatore dall’obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM in relazione a tali importazioni. In deroga al primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente può ridurre la sanzione prevista dal paragrafo 2 del presente articolo qualora un importatore abbia superato la soglia unica basata sulla massa di non oltre il 10 % della soglia stessa o nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 7 bis. Tale sanzione è effettiva, proporzionata e dissuasiva e non è inferiore a quella di cui al paragrafo 1. Il pagamento della sanzione dispensa l’importatore dall’obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM in relazione a tali importazioni.» ; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il pagamento della sanzione a norma dei paragrafi 1 e 1 bis non dispensa il dichiarante CBAM autorizzato dall’obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno.» ; e) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’autorità competente calcola il numero totale di certificati CBAM che avrebbero dovuto essere restituiti, sulla base della massa netta delle merci importate e con riferimento alle emissioni incorporate determinate mediante valori predefiniti secondo i metodi di cui all’allegato IV e tenendo conto dell’adeguamento per l’assegnazione gratuita di cui all’articolo 31.» ; 24) all’articolo 27, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) frazionare artificiosamente le importazioni, anche mediante accordi non genuini, per evitare il superamento della soglia unica basata sulla massa.» ; 25) l’articolo 28 è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafi 10 e 11, all’articolo 2 bis, paragrafo 3, all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 20, paragrafi 5 bis e 6, e all’articolo 27, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 ottobre 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’, paragrafi 10 e 11, all’articolo 2 bis, paragrafo 3, all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 20, paragrafi 5 bis e 6, e all’articolo 27, paragrafo 6, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.» ; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafi 10 e 11, dell’articolo 2 bis, paragrafo 3, dell’articolo 18, paragrafo 3, dell’articolo 20, paragrafi 5 bis e 6, o dell’articolo 27, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 26) All’articolo 30, paragrafo 6, secondo comma, la lettera b) è modificata come segue: a) il punto i) è sostituito dal seguente: «i) il sistema di governance, compresa una valutazione dell’attuazione e dell’amministrazione delle garanzie e dell’autorizzazione dei dichiaranti CBAM da parte di Stati membri;» ; b) è aggiunto il punto seguente: «v) l’applicazione della soglia unica basata sulla massa, compresa la possibilità di aumentare tale soglia e di introdurre una soglia supplementare basata sulle spedizioni.» ; 27) l’articolo 36, paragrafo 2, è così modificato: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «l’, paragrafo 2 e gli articoli 2 bis, 4, da 6 a 9, 10 bis, 15, 19 e 21, l’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 22, paragrafo 3, e gli articoli da 23 a 27 e 31 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2026;» ; b) sono aggiunte le lettere seguenti: «c) l’articolo 22, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027; d) l’articolo 20, paragrafi 1, 3, 4 e 5, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2027.» ; 28) nell’allegato I, il codice NC «2507 00 80  — Altre argille caoliniche» è sostituito da «ex 2507 00 80  — Altre argille caoliniche escluse le argille caoliniche non calcinate»; 29) nell’allegato II è aggiunta la tabella seguente: «Energia elettrica Codice NC Gas a effetto serra 2716 00 00  - Energia elettrica Biossido di carbonio» 30) l’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.; 31) nell’allegato V, punto 2, è aggiunto il punto seguente: «e) le informazioni e il metodo utilizzati per calcolare le emissioni incorporate.» ; 32) nell’allegato VI, punto 2, lettera k), il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) identificazione degli impianti in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore) ed emissioni effettive derivanti dalla produzione di tale materiale;» ; 33) è aggiunto un nuovo allegato VII come stabilito dall’allegato II del presente regolamento.
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