Art. 1

«Procedure che precedono e seguono l’adozione di misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile»

In vigore dal 8 ott 2025
Il regolamento (UE) n. 1026/2012 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) “specie associata”, ogni specie ittica appartenente al medesimo ecosistema dello stock di interesse comune e che si alimenta di detto stock, gli serve da alimento, compete con esso per il cibo e lo spazio vitale o si trova nella stessa zona di pesca e che è sfruttata o catturata accidentalmente, anche come cattura accessoria, nell’ambito della stessa o delle stesse attività di pesca;» ; b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) “stato insostenibile”, la situazione in cui lo stock non è mantenuto in permanenza a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile o al di sopra di tali livelli oppure, se tali livelli non possono essere stimati, quando lo stock non è mantenuto in permanenza entro limiti biologici sicuri, in linea con l’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca di cui all’articolo 6 dell’UNFSA; i livelli dello stock che determinano se esso si trova in uno stato insostenibile devono essere stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;» ; c) è aggiunta la lettera seguente: «i) “mancata cooperazione”: il fatto, per un paese, di non agire in buona fede e di non intraprendere consultazioni significative, anche nel quadro delle ORGP, nel corso delle quali sono prodigati notevoli sforzi al fine di raggiungere un accordo sull’adozione delle necessarie misure di gestione della pesca; tra gli esempi di mancata cooperazione rientrano, tra gli altri: 1) il rifiuto di partecipare a consultazioni o di coinvolgere nelle consultazioni tutti gli Stati costieri e gli Stati pescatori interessati; 2) l’interruzione unilaterale e ingiustificata delle consultazioni; 3) i ritardi ingiustificati, anche nella risposta alle richieste o nell’intraprendere consultazioni; 4) la mancata comunicazione di informazioni pertinenti per le consultazioni; 5) la presentazione di richieste irragionevoli di informazioni; 6) l’inosservanza di procedure concordate; 7) il rifiuto sistematico di prendere in considerazione le controproposte o gli interessi di altre parti; 8) l’insistenza sistematica a permanere sulle proprie posizioni per un periodo prolungato, indipendentemente dalla flessibilità offerta dalle altre parti nelle consultazioni; 9) il rifiuto di tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili o delle attività di pesca storiche in relazione allo stock o agli stock in questione; 10) mentre sono in corso consultazioni per pervenire ad accordi generali di condivisione, il fatto di avviare consultazioni al fine di concludere accordi di condivisione parziale o, successivamente, di concludere simili accordi di condivisione parziale, escludendo alcuni Stati costieri o Stati pescatori interessati in relazione a stock di interesse comune.» ; 2) all’articolo 3, lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) non ha adottato, attuato né fatto rispettare le necessarie misure di gestione della pesca, comprese misure di controllo, che garantiscano l’efficace conservazione e gestione degli stock di interesse comune, anche nel quadro di un’ORGP o di un accordo bilaterale o multilaterale; o ii) adotta misure di gestione della pesca, quali contingenti o misure discriminatorie, senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doveri degli altri paesi e dell’Unione e tali misure di gestione della pesca, considerate in combinazione con quelle adottate da altri paesi e dall’Unione, danno luogo ad attività di pesca che potrebbero causare uno stato insostenibile dello stock; tale condizione si considera soddisfatta anche quando le misure di gestione della pesca adottate da tale paese non hanno portato a uno stato insostenibile dello stock unicamente grazie alle misure adottate da altri.» ; 3) l’articolo 6 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Procedure che precedono e seguono l’adozione di misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile» ; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se lo ritiene necessario per adottare le misure di cui all’articolo 4, la Commissione notifica al paese interessato l’intenzione di identificarlo come un paese che autorizza una pesca non sostenibile. In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio ne sono immediatamente informati e sono periodicamente aggiornati in merito agli sviluppi e alle azioni intraprese.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   Se uno stock di interesse comune rientra nell’ambito di competenza di un’ORGP, la Commissione solleva la questione di un paese che autorizza una pesca non sostenibile presso l’organismo di controllo della conformità di tale ORGP prima della notifica di cui al paragrafo 1, se del caso, al fine di porre rimedio alla situazione.» ; d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Prima di adottare misure a norma dell’articolo 4, la Commissione offre al paese interessato una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto alla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di fornire le informazioni pertinenti.» ; e) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   La Commissione accorda al paese interessato un massimo di 90 giorni per rispondere alla notifica di cui al paragrafo 1, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione. 5.   A seguito dell’adozione di misure a norma dell’articolo 4, la Commissione continua a confrontarsi e a mantenere un dialogo aperto con il paese interessato e promuove la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale affinché tale paese cessi di autorizzare una pesca non sostenibile. 6.   Se il paese interessato avvia consultazioni in buona fede con l’Unione, la Commissione intraprende tali consultazioni senza indugio.» ; 4) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le misure di cui all’articolo 4 cessano di applicarsi quando il paese che autorizza una pesca non sostenibile adotta misure correttive adeguate necessarie per la conservazione e la gestione dello stock di interesse comune e tali misure correttive: a) sono state adottate in maniera autonoma o sono state concordate nel quadro di consultazioni con l’Unione e, se del caso, con altri paesi interessati o nel quadro delle ORGP; e b) non compromettono gli effetti delle misure adottate dall’Unione in maniera autonoma, in cooperazione con altri paesi o nel quadro delle ORGP ai fini della conservazione degli stock ittici interessati.».
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«Procedure che precedono e seguono l’adozione di misure nei confronti di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile» (Art. 1 Regolamento (UE) 2025/2077) — Testo vigente | Portale Normativo