Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014
In vigore dal 8 ott 2025
Modifiche del regolamento (UE) n. 909/2014
Il regolamento (UE) n. 909/2014 è così modificato:
1)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per quanto riguarda le operazioni su valori mobiliari di cui al paragrafo 1 eseguite in sedi di negoziazione, la data prevista per il regolamento non è successiva al primo giorno lavorativo dopo la negoziazione.
Il requisito di cui al primo comma non si applica ad alcuna delle operazioni seguenti:
a)
alle operazioni negoziate privatamente ma eseguite in una sede di negoziazione;
b)
alle operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione;
c)
alla prima operazione che determina l’assoggettamento dei valori mobiliari in questione alla registrazione iniziale mediante scrittura contabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2;
d)
alle seguenti operazioni di finanziamento tramite titoli, purché siano documentate come operazioni singole composte da due operazioni collegate:
i)
concessione e assunzione di titoli in prestito quali definite all’articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
ii)
operazioni di buy-sell back o di sell-buy back quali definite all’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2015/2365;
iii)
operazioni di vendita con patto di riacquisto quali definite all’articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/2365.
(*1) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj).»;"
2)
l’articolo 74 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera a), è inserito il punto seguente:
«i bis)
le categorie di operazioni, la data prevista per il regolamento delle operazioni e se le operazioni sono eseguite in sedi di negoziazione;»
;
b)
al paragrafo 2, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
su richiesta della Commissione, per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i bis), e lettere e), h), j) e k).»
;
3)
all’articolo 75, primo comma, è inserita la lettera seguente:
«a bis)
l’impatto sul mercato e la giustificazione dell’esenzione per alcuni tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli dal requisito del regolamento non successivo al primo giorno lavorativo dopo la negoziazione, come stabilito all’articolo 5, paragrafo 2;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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