Art. 1

In vigore dal 8 ott 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di acido tereftalico di purezza, in peso, pari o superiore al 99,5 %, di norma classificato con il numero CAS (Chemical Abstracts Service) 100-21-0 e cui di norma corrisponde il numero CUS (Customs and Statistics) 0023865-3, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11) e originario della Repubblica di Corea e del Messico. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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