Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095

In vigore dal 29 set 2025
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 è così modificato: 1. all’, il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) “piante specificate”: piante da impianto, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum;»; 2. all’, il punto 4) è sostituito dal seguente: «4) “piante ospiti”: piante da impianto, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum;»; 3. all’ è aggiunto il punto seguente: «6) “area delimitata per il contenimento”: un’area elencata nell’allegato II, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato."; 4. all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, effettua indagini in un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare e intensiva almeno durante il primo anno e conformemente all’articolo 3; tuttavia tale sorveglianza può non avere luogo nei casi in cui la presenza o la comparsa di adulti dell’organismo nocivo specificato nella pianta, nel legno o nel materiale da imballaggio di legno possono essere escluse in modo inequivocabile e in cui i motivi di tale conclusione sono stati comunicati per iscritto alla Commissione;»; 5. all’articolo 8, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le indagini nella zona cuscinetto si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati nella zona cuscinetto permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %. Tuttavia, entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione delle piante ospiti, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 99 %.»; 6. all’articolo 9, paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Le indagini nella zona cuscinetto si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati nella zona cuscinetto permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %. Tuttavia, entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione delle piante ospiti, essi permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 99 %.»; 7. gli articoli 10, 11 e 12 sono soppressi; 8. l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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