Art. 2
Etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
In vigore dal 25 set 2025
Etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
L'etichetta armonizzata di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE è conforme al formato e al contenuto stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1960:oj#art-2