Art. 1
In vigore dal 17 set 2025
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
(1)
l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:
(a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a q) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;
(b)
è aggiunto il punto seguente:
«(q)
8 ottobre 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico di cui all’allegato I, punti 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 e 3.4.8»;
(2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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