Art. 1
Richieste di riconoscimento
In vigore dal 10 set 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 è così modificato:
1)
l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Richieste di riconoscimento
Fatto salvo l’articolo 24, gli Stati membri stabiliscono procedure per le richieste di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori.»
;
2)
all’articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per ciascuno dei prodotti ed entro i periodi di applicazione indicati nell’allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la Commissione fissa, ogni martedì, un valore forfettario all’importazione.
Il valore forfettario all’importazione è pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all’articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891 comunicata dagli Stati membri, ridotta di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.
Entro i periodi di applicazione indicati nell’allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, i valori forfettari all’importazione sono validi dal giorno successivo a quello della pubblicazione e fino alla fissazione dei valori forfettari all’importazione successivi. Se il martedì cade in un giorno festivo della Commissione, i valori forfettari all’importazione sono fissati il giorno lavorativo successivo.»
;
3)
l’articolo 39 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto per il periodo pertinente.»
;
b)
al paragrafo 3, nella frase introduttiva il termine «dopo» è sostituito dal termine «a decorrere da»;
4)
l’articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Articolo 40
Importo del dazio addizionale all’importazione
Il dazio addizionale all’importazione applicato a norma dell’articolo 39 è pari ad un terzo del dazio doganale erga omnes indicato nella tariffa doganale comune per il prodotto in questione.»
;
5)
all’articolo 41, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
le merci importate nell’ambito di un contingente tariffario non preferenziale;»;
b)
è aggiunta la lettera seguente:
«c)
le merci importate nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)
(*1) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj).»;"
6)
l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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