Art. 2
Divieti
In vigore dal 29 ago 2025
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’ da parte di pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.
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