Art. 1

In vigore dal 13 ago 2025
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di valina e suoi esteri, sali di tali prodotti, quale composto organico distinto chimicamente definito, contenenti o meno impurità, attualmente classificata con il codice NC 2922 49 85 (codice TARIC 2922 49 85 87) e originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping provvisorio % Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese CJ (Shenyang) Biotechnology Co., Ltd. 32,2 89TX Bayannur Huaheng Biotechnology Co., Ltd. 53,9 89TY Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 42,8 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 53,9 89YY 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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