Art. 1

In vigore dal 8 ago 2025
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, attualmente classificato con il codice NC ex 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese e dell’India. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Guizhou Redstar Developing CO., LTD. 83,9  % 89SE Repubblica popolare cinese Hubei Jingshan Chutian Barium Salts Co., Ltd. 72,6  %. 89SF Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 78,2  % Cfr. allegato. Repubblica popolare cinese Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 83,9  % 8999 India Vishnu Barium Private Limited 4,6  % 89SH India Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 4,6  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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