Art. 1
In vigore dal 6 ago 2025
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006 , attualmente classificato con i codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Sunflower Group:
—
Sun Flower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, Cina
—
Sunny Food Industry Co., Ltd, Ganzhou City, Cina
37,5 %
89SJ
Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, Cina
54,3 %
89SK
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
48,1 %
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese
54,3 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Cina.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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