Art. 1
In vigore dal 4 ago 2025
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, indipendentemente dal rivestimento o dalla placcatura interni, indipendentemente dalla finitura esterna e dalla forma, anche dotate di una sacca di gas, anche munite di valvola, collare, piede d’appoggio o raccordi, anche fissate insieme per formare pacchi di bombole, attualmente classificate con i codici NC ex 7311 00 11 , ex 7311 00 13 , ex 7311 00 19 , ex 7311 00 30 ed ex 8424 10 00 (codici TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15, 7311 00 30 80, 8424 10 00 11 e 8424 10 00 21) e originarie della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese di origine
Società
Dazio antidumping provvisorio (in %)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd.
63,2
89TF
Repubblica popolare cinese
Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd
Jiangsu Tianhai Special Equipment Co., Ltd
Kuancheng Tianhai Pressure Container Co., Ltd.
90,3
89TG
Repubblica popolare cinese
Società che hanno collaborato non inserite nel campione
73,8
Cfr. l’allegato
Repubblica popolare cinese
Altre società
118,0
89YY
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume nell’unità utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, indipendentemente dalla sua origine, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati, qualora un’altra unità supplementare non sia già definita per uno specifico codice NC e, di conseguenza, per i codici TARIC dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87.
6. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione in merito al numero di pezzi importati con i codici NC/TARIC di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
7. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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