Art. 1
In vigore dal 30 lug 2025
L’indicazione sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento è inclusa nell’elenco dell’Unione delle indicazioni sulla salute consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1560:oj#art-1