Art. 1
Modalità
In vigore dal 30 lug 2025
Modalità
1. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità per la prima volta riguardo all’anno di riferimento 2023 e successivamente per ogni anno di riferimento che termina con 8 e 3.
2. Le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) utilizzando lo standard di trasmissione del sistema statistico europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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