Art. 1

In vigore dal 29 lug 2025
1.   La notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 contiene almeno le informazioni indicate nell'allegato del presente regolamento ed è effettuata in forma elettronica attraverso un canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla Commissione. 2.   In caso di modifiche delle informazioni trasmesse dopo la comunicazione iniziale, comprese modifiche dello stato di certificazione dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata e dei dispositivi per la creazione di un sigillo elettronico qualificato, gli Stati membri trasmettono le informazioni aggiornate con i pertinenti documenti di accompagnamento attraverso il canale di cui al paragrafo 1.
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