Art. 8

Creazione e mantenimento del catalogo di regimi per gli attestati di attributi

In vigore dal 29 lug 2025
Creazione e mantenimento del catalogo di regimi per gli attestati di attributi 1.   La Commissione redige e pubblica un catalogo di regimi per gli attestati di attributi e istituisce un sistema sicuro che consente la presentazione di richieste di inclusione di regimi per gli attestati di attributi nel catalogo di regimi per gli attestati di attributi o di modifica dei regimi in esso registrati. 2.   La Commissione, dopo aver preso in considerazione eventuali pareri forniti dal gruppo di cooperazione, valuta le richieste di inclusione di regimi per gli attestati di attributi nel catalogo di regimi per gli attestati di attributi o di modifica dei regimi in esso registrati. Nella sua valutazione la Commissione considera se il regime contribuisce alla creazione di una base comune per interazioni elettroniche sicure e rispettose della vita privata tra cittadini, imprese e autorità pubbliche e alla promozione dell'interoperabilità. La Commissione tiene conto anche della normativa settoriale, ove applicabile. 3.   I titolari di un regime per gli attestati di attributi possono chiedere di aggiungere regimi al catalogo di regimi. La richiesta di includere un regime nel catalogo di regimi per gli attestati di attributi o di modificare un regime in esso registrato contiene almeno: a) il nome del regime, scelto dal titolare del regime per gli attestati di attributi e unico all'interno del catalogo di regimi per gli attestati di attributi; b) il nome e le informazioni di contatto del titolare del regime per gli attestati di attributi; c) lo stato e la versione del regime; d) un riferimento a eventuali leggi, norme o orientamenti specifici cui siano soggetti il rilascio, la convalida o l'utilizzo di un attestato elettronico di attributi rientrante nell'ambito di applicazione del regime; e) il formato o i formati degli attestati elettronici di attributi che rientrano nell'ambito di applicazione del regime; f) uno o più spazi dei nomi, identificatori degli attributi, descrizioni semantiche e tipi di dati di ciascun attributo facente parte di un attestato elettronico di attributi che rientra nell'ambito di applicazione del regime, mediante riferimento a un attributo nel catalogo di attributi di cui all' oppure mediante un attributo definito in modo analogo nell'ambito di applicazione del regime; g) una descrizione del modello di fiducia e dei meccanismi di governance applicati nell'ambito del regime, compresi i meccanismi di revoca; h) eventuali requisiti relativi ai fornitori degli attestati elettronici di attributi o alle fonti di informazione su cui tali fornitori fanno affidamento per il rilascio di attestati elettronici di attributi, comprese eventuali fonti autentiche, se del caso; i) una dichiarazione che indichi se gli attestati elettronici di attributi che rientrano nell'ambito di applicazione del regime devono essere rilasciati come attestati elettronici qualificati di attributi, come attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto, o in entrambe le forme. 4.   I regimi oggetto della richiesta di inclusione nel catalogo contengono solo attributi identificabili sulla base di identificatori unici. La richiesta di includere o modificare un regime per gli attestati di attributi è firmata o sigillata dal richiedente mediante una firma elettronica qualificata o un sigillo elettronico qualificato o una firma elettronica avanzata o un sigillo elettronico avanzato basati su un certificato qualificato. 5.   La Commissione, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2 e dopo aver verificato che le informazioni fornite nella richiesta di inclusione o di modifica di un regime per gli attestati contengano tutti gli elementi elencati ai paragrafi 3 e 4, può inserire il regime o la modifica oggetto della richiesta nel catalogo di regimi per gli attestati di attributi. 6.   Il catalogo di regimi per gli attestati di attributi, sigillato dalla Commissione, è accessibile al pubblico, attraverso un canale sicuro, gratuitamente e senza previa identificazione o autenticazione, ed è leggibile da dispositivi automatici e da utenti umani. Il catalogo comprende anche una funzione di ricerca ed è in un formato che garantisce l'integrità e l'autenticità. 7.   La Commissione pubblica le specifiche tecniche da essa utilizzate per il catalogo di regimi per gli attestati di attributi. 8.   La Commissione rilascia un identificatore unico per ciascun regime per gli attestati di attributi registrato.
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