Art. 4

Revoca di attestati elettronici qualificati di attributi e di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto

In vigore dal 29 lug 2025
Revoca di attestati elettronici qualificati di attributi e di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto 1.   I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto dispongono di politiche scritte e accessibili al pubblico relative alla gestione della situazione di validità o revoca. Tali politiche comprendono, se del caso, le condizioni in base alle quali gli attestati elettronici di attributi possono essere revocati senza indugio e misure volte a garantire la disponibilità di informazioni relative alla situazione di validità. 2.   I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto sono gli unici soggetti in grado di revocare gli attestati elettronici di attributi che hanno rilasciato. 3.   I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto, qualora tali attestati siano rilasciati con un periodo di validità superiore alle 24 ore, li revocano almeno nelle circostanze seguenti: a) su richiesta esplicita della persona cui è stato rilasciato l'attestato elettronico di attributi o, se del caso, del soggetto cui si riferisce l'attestato; b) se il fornitore è a conoscenza del fatto che la sicurezza o l'affidabilità degli attestati elettronici qualificati di attributi o degli attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto è stata compromessa; c) in altre situazioni come previsto dal diritto dell'Unione o nazionale o come stabilito nelle politiche dei fornitori di cui al paragrafo 1. 4.   I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto istituiscono tecniche di revoca e metodi di gestione che tutelino la vita privata e ostacolino la correlabilità e la tracciabilità. 5.   I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto mettono a disposizione delle parti facenti affidamento sulla certificazione informazioni sulla situazione di validità o di revoca degli attestati elettronici di attributi che hanno rilasciato con una modalità che garantisca l'integrità e l'autenticità di tali informazioni.
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