Art. 4
Revoca di attestati elettronici qualificati di attributi e di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto
In vigore dal 29 lug 2025
Revoca di attestati elettronici qualificati di attributi e di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto
1. I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto dispongono di politiche scritte e accessibili al pubblico relative alla gestione della situazione di validità o revoca. Tali politiche comprendono, se del caso, le condizioni in base alle quali gli attestati elettronici di attributi possono essere revocati senza indugio e misure volte a garantire la disponibilità di informazioni relative alla situazione di validità.
2. I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto sono gli unici soggetti in grado di revocare gli attestati elettronici di attributi che hanno rilasciato.
3. I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto, qualora tali attestati siano rilasciati con un periodo di validità superiore alle 24 ore, li revocano almeno nelle circostanze seguenti:
a)
su richiesta esplicita della persona cui è stato rilasciato l'attestato elettronico di attributi o, se del caso, del soggetto cui si riferisce l'attestato;
b)
se il fornitore è a conoscenza del fatto che la sicurezza o l'affidabilità degli attestati elettronici qualificati di attributi o degli attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto è stata compromessa;
c)
in altre situazioni come previsto dal diritto dell'Unione o nazionale o come stabilito nelle politiche dei fornitori di cui al paragrafo 1.
4. I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto istituiscono tecniche di revoca e metodi di gestione che tutelino la vita privata e ostacolino la correlabilità e la tracciabilità.
5. I fornitori di attestati elettronici qualificati di attributi e i fornitori di attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto mettono a disposizione delle parti facenti affidamento sulla certificazione informazioni sulla situazione di validità o di revoca degli attestati elettronici di attributi che hanno rilasciato con una modalità che garantisca l'integrità e l'autenticità di tali informazioni.
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