Art. 1

In vigore dal 29 lug 2025
1.   A seguito del riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, gli Stati membri e la Commissione si consultano in seno al comitato per la sicurezza sanitaria di cui all' del medesimo regolamento al fine di valutare la necessità di richiedere la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata. 2.   Se almeno due Stati membri e la Commissione concordano sulla necessità di richiedere la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata, la Commissione presenta senza indugio una richiesta congiunta di mobilitazione all'ECDC e ne informa le altre agenzie competenti dell'Unione e gli Stati membri attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria.
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