Art. 1

Modulo di notifica preventiva

In vigore dal 28 lug 2025
Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato come segue: 1) L’ è sostituito dal seguente: « Modulo di notifica preventiva Il modulo per la notifica preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 figura nell’allegato II del presente regolamento.» ; 2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Parametri per le ispezioni in porto 1.   I parametri per le ispezioni in porto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 si basano sui criteri seguenti: a) le specie interessate sono soggette a un regime di ispezione o a contingenti stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; b) nel corso degli ultimi sei mesi il peschereccio non è stato oggetto di alcuna ispezione in un porto dell’UE; c) le catture sono incongruenti con le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia; d) non è rispettato l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla notifica preventiva; i dati di cattura dichiarati dall’operatore sono incongruenti con altre informazioni in possesso dell’autorità competente; e) il proprietario, o l’operatore, del peschereccio è sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN; f) il peschereccio ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione; g) il peschereccio batte attualmente bandiera, o negli ultimi cinque anni ha battuto bandiera, di uno Stato che la Commissione europea ha notificato come possibile paese terzo non cooperante conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1005/2008; h) il peschereccio batte bandiera di uno Stato che non è stato notificato conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008; i) sono disponibili informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera; j) si rilevano presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera; k) gli operatori interessati sono stati precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentavano un rischio potenziale di pesca INN; l) al peschereccio è stato negato l’ingresso o l’uso del porto conformemente alla legislazione internazionale, regionale e/o nazionale pertinente, anche in caso di peschereccio autorizzato in ultima istanza ad entrare o accedere in porto in caso di forza maggiore o di difficoltà a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008. 2.   Al fine di garantire l’applicazione del primo comma, lettera b), dopo ogni ispezione gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e all’Agenzia europea di controllo della pesca il nome e la bandiera del peschereccio del paese terzo oggetto dell’ispezione e la data in cui questa è stata effettuata. La Commissione o l’Agenzia europea di controllo della pesca mettono tali informazioni a disposizione di altri Stati membri.» ; 3) l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1010/2009 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Certificato di cattura semplificato 1.   Il presente articolo si applica ai pescherecci di paesi terzi: a) di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino; o b) di lunghezza fuoritutto inferiore a 8 metri con attrezzi da traino. 2.   Le catture effettuate dai pescherecci di paesi terzi di cui al paragrafo 1 sbarcate unicamente nello Stato di bandiera di detti pescherecci e facenti parte di un’unica partita possono essere accompagnate da un certificato di cattura semplificato anziché dal certificato di cattura di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il certificato di cattura semplificato contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento ed è convalidato dall’autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l’esattezza delle informazioni. 3.   La convalida del certificato di cattura semplificato è chiesta dall’esportatore della partita dietro presentazione all’autorità pubblica di tutte le informazioni specificate nel modello riportato nell’allegato IV.» ; 4) è inserito l’articolo 6 bis seguente: «Articolo 6 bis CATCH 1.   A norma dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, l’importatore, il riesportatore e, se del caso, l’esportatore presentano tramite CATCH all’autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono destinati a essere immessi in libera pratica o, in caso di riesportazione, all’autorità competente dello Stato membro da cui deve aver luogo la riesportazione o, in caso di esportazione, all’autorità competente dello Stato membro di bandiera i documenti seguenti, a seconda dei casi, e le informazioni ivi contenute: a) il certificato di cattura conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e al modello di cui all’allegato II di tale regolamento; b) il certificato di cattura semplificato conformemente all’articolo 6 e al modello di cui all’allegato IV del presente regolamento; c) il certificato di riesportazione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e incluso nel suo allegato II o nell’allegato IV del presente regolamento; d) le informazioni riguardanti il trasporto incluse nell’appendice dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008; e) la dichiarazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 redatta dallo stabilimento di trasformazione in un paese terzo e approvata dall’autorità competente di tale paese terzo conformemente al modulo di cui all’allegato IV di tale regolamento; f) il titolo di trasporto unico di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o la dichiarazione di non manipolazione conformemente al modello di cui al regolamento delegato (CE) n. 2025/453; g) qualsiasi documento giustificativo o informazione pertinente nell’ambito del sistema di certificazione delle catture relativo ai prodotti della pesca. 2.   I documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dell’UE dello Stato membro in cui ha luogo la presentazione. 3.   In deroga al paragrafo 2, lo Stato membro in cui ha luogo la presentazione può acconsentire a ricevere documenti redatti in un’altra lingua ufficiale dell’UE su specifica richiesta dell’operatore interessato. 4.   Ogni Stato membro designa uno o più punti di contatto per CATCH e comunica tale designazione e i relativi recapiti alla Commissione. Gli Stati membri aggiornano i punti di contatto per CATCH e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica al riguardo. La Commissione tiene un elenco dei punti di contatto, lo aggiorna e lo mette a disposizione di tutti gli Stati membri. 5.   La Commissione ha accesso a tutti i dati, a tutte le informazioni e a tutti i documenti contenuti in CATCH allo scopo di monitorare lo scambio dei dati, delle informazioni e dei documenti ivi inseriti o prodotti ai fini dell’individuazione delle attività che sono, o sembrano, non conformi alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1005/2008. L’Agenzia europea di controllo della pesca gode degli stessi diritti di accesso della Commissione per poter assistere quest’ultima e gli Stati membri nell’applicazione uniforme ed efficace delle norme della politica comune della pesca, come previsto dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), anche per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN. 6.   Per quanto riguarda l’accesso di utenti diversi dalla Commissione e dall’Agenzia europea di controllo della pesca ai dati, alle informazioni e ai documenti contenuti in CATCH, si applicano le norme generali relative a TRACES di cui all’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. 7.   Non appena riceve una domanda in tal senso, la Commissione può concedere all’autorità competente e agli operatori di un paese terzo un accesso parziale alle funzionalità di CATCH e ai dati specifici riguardanti tale paese terzo ai fini della produzione e della convalida dei certificati di cattura e dei documenti connessi in CATCH, purché il richiedente dimostri di soddisfare i requisiti seguenti: a) abbia la capacità giuridica e operativa di fornire, senza indebito ritardo, l’assistenza necessaria per consentire il buon funzionamento di CATCH; e b) abbia designato a tale scopo un punto di contatto. L’accesso parziale di cui al presente paragrafo non comprende l’accesso ai dati personali trattati in CATCH, tranne nel caso in cui il paese terzo richiedente soddisfi le condizioni per i trasferimenti leciti dei dati personali stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. 8.   Gli scambi di dati tra CATCH e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri, sono sincroni, reciproci e basati sulle norme UN/CEFACT. Gli scambi di dati tra CATCH e i sistemi nazionali degli Stati membri utilizzano i dati di riferimento forniti in CATCH. 9.   In caso di indisponibilità di CATCH, gli utenti possono utilizzare modelli cartacei o elettronici compilabili per registrare e scambiare informazioni. Tali modelli sono disponibili al pubblico su un sito web ufficiale della Commissione. Non appena il sistema è nuovamente disponibile, l’importatore introduce in CATCH le informazioni registrate nei modelli cartacei o elettronici compilabili e le allega in CATCH come documenti giustificativi. Tali documenti recano la dicitura elaborato in situazione di emergenza. Tramite CATCH, la Commissione informa gli utenti, con un anticipo di due settimane, di eventuali indisponibilità programmate, della loro durata e del motivo dell’indisponibilità. 10.   A fini di conformità all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i certificati di cattura e i documenti connessi generati da operatori di paesi terzi e convalidati elettronicamente in CATCH da autorità di paesi terzi sono conservati da CATCH per almeno tre anni. I dati personali estratti dai certificati di cattura e dai documenti connessi sono conservati da CATCH per non più di 10 anni. 11.   Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in CATCH, si applicano le norme generali relative all’IMSOC di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. (*1)  Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/473/oj).»;" 5) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti adottati dalle ORGP I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell’allegato V del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 come conformi ai requisiti di detto regolamento senza condizioni supplementari.» ; 6) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Gestione dei dati registrati Il sistema di gestione dei certificati di cattura e, se del caso, dei dati sulla trasformazione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerato soddisfacente se le informazioni contenute nei certificati di cattura e nei documenti connessi di cui all’articolo 14 del medesimo regolamento sono registrate in CATCH.» ; 7) il titolo del capo III e l’articolo 31 sono sostituiti dai seguenti: « CAPO III Controlli e verifiche Articolo 31 Criteri dell’Unione per le verifiche Conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri incentrano le verifiche sui rischi individuati in base ai seguenti criteri dell’Unione: a) segnalazioni attivate in CATCH; b) informazioni condivise mediante messaggi di assistenza reciproca conformemente all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e al titolo IV del presente regolamento; c) prodotti ottenuti da specie soggette a contingente nel quadro di un’organizzazione regionale di gestione della pesca; d) paese al quale è stata notificata la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante conformemente all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008; e) peschereccio, proprietario o operatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN; f) peschereccio, proprietario o operatore coinvolto in attività illegali diverse dalla pesca INN ma che rappresentano un rischio potenziale di pesca INN; g) recente modifica del nome, della bandiera o del numero di immatricolazione del peschereccio; h) prodotti della pesca ottenuti da specie di alto valore commerciale; i) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca, nuove presentazioni di prodotti o nuovi modelli commerciali; j) discrepanze tra i modelli commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia; k) discrepanze tra i modelli commerciali e le attività di pesca note di un paese terzo, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche della sua industria di trasformazione o i suoi scambi di prodotti della pesca; l) modelli commerciali non giustificati dalla razionalità o logica economica; m) aumento rilevante ed improvviso del volume degli scambi per determinate specie; n) certificato di cattura presentato per più partite; o) generazione, convalida e presentazione di certificati di cattura su supporto cartaceo o approvazione di dichiarazioni di trasformazione su supporto cartaceo; p) incongruenze tra i dati presentati in CATCH dall’operatore e i dati contenuti nei certificati di cattura su supporto cartaceo, o in altri documenti cartacei connessi, o qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione dell’autorità competente; q) uso della casella 6 del certificato di cattura di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008; r) uso della casella 7 del certificato di cattura di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 in caso di trasbordo; s) presentazione di certificati di cattura corredati di numerose informazioni riguardati il trasporto come previsto dall’appendice dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 e/o dei documenti previsti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento; t) prodotto proveniente da un nuovo Stato di bandiera o da un nuovo Stato di esportazione; u) nuovo operatore.»; 8) l’articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Obblighi di comunicazione e valutazione 1.   Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri includono informazioni sull’applicazione dei criteri di cui all’articolo 31. 2.   In tale relazione gli Stati membri includono informazioni riguardanti: a) i controlli svolti conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008; b) il numero e la natura degli indicatori di rischio supplementari introdotti dagli Stati membri in CATCH a livello nazionale; c) il numero delle segnalazioni attivate in CATCH per ogni indicatore di rischio; d) i rischi individuati sulla base dell’applicazione dei criteri dell’Unione di cui all’articolo 31 del presente regolamento e dei criteri nazionali supplementari eventualmente notificati alla Commissione conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008; e) gli esiti delle attività di verifica intraprese per far fronte ai rischi individuati conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008; f) le verifiche effettuate conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008; g) le verifiche effettuate su base casuale conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008. 3.   Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento dei criteri dell’Unione.» ; 9) l’articolo 33 è soppresso; 10) l’articolo 36 è sostituito dal seguente: «Articolo 36 Protezione e trattamento dei dati personali 1.   Al trattamento dei dati personali effettuato a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento dagli Stati membri, dalla Commissione o dall’organismo da essa designato si applicano i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 2.   I diritti delle persone sono esercitati, per quanto riguarda i loro dati personali trattati in sistemi nazionali, conformemente alla legislazione dello Stato membro che ha memorizzato tali loro dati e, in particolare, alle disposizioni che recepiscono il regolamento di esecuzione (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i loro dati personali trattati in sistemi dell’Unione, conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. 3.   La Commissione, o l’organismo da essa designato, e gli Stati membri possono trattare i dati personali delle persone fisiche per adempiere i loro compiti nell’ambito delle norme della politica comune della pesca, in particolare per lo svolgimento di verifiche e indagini ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008, o nell’ambito delle norme previste da accordi con paesi terzi o da organizzazioni internazionali. 4.   La Commissione può limitare alcuni dei diritti degli interessati nel contesto del trattamento dei dati personali da essa effettuato nell’ambito del sistema dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in linea con la decisione (UE) 2019/1862 della Commissione, del 6 novembre 2019. (*2)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).»;" 11) l’articolo 37 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 Utilizzo delle informazioni e protezione del segreto professionale e commerciale 1.   Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure necessarie per garantire che i dati coperti dal segreto professionale e commerciale che sono raccolti, ricevuti e trasmessi nell’ambito del presente regolamento siano trattati conformemente alle norme applicabili in materia di segreto professionale e commerciale. 2.   I dati di cui al paragrafo 1 scambiati tra gli Stati membri e la Commissione possono essere trasmessi a persone diverse da quelle degli Stati membri o della Commissione o dell’organismo da essa designato purché, per svolgere le loro mansioni, tali persone non debbano per forza avere accesso ai dati in questione e lo Stato membro o la Commissione o l’organismo da essa designato che ha fornito i dati stessi vi abbia acconsentito. In caso di diniego, lo Stato membro, la Commissione o l’organismo da essa designato indica i motivi del diniego a trasmettere i dati. L’assenza di risposta a una richiesta di consenso entro il termine di un mese è considerata silenzio-assenso. 3.   I dati di cui al paragrafo 1 non sono utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, salvo consenso dello Stato membro, della Commissione o dell’organismo da essa designato che li ha forniti e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro di appartenenza dell’autorità destinataria dei dati non vietino tale utilizzo. In caso di diniego, lo Stato membro, la Commissione o l’organismo da essa designato ne indica i motivi.» ; 12) in tutto il regolamento (CE) n. 1010/2009 il riferimento all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito dal riferimento all’articolo 42 di quest’ultimo; 13) gli allegati IIA e IIB sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento; 14) l’allegato IV è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento; 15) l’allegato V è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento; 16) l’allegato IX è soppresso.
Storico versioni

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