Art. 11
Trasmissione di dati OBM anonimi
In vigore dal 25 lug 2025
Trasmissione di dati OBM anonimi
1. Il costruttore raccoglie tutti i dati OBM ricevuti via etere e li trasmette al server dell’autorità, in forma anonimizzata, utilizzando l’infrastruttura e i metodi comuni stabiliti a tale fine.
2. Il costruttore trasmette tutti i dati OBM ricevuti via etere nel corso di un anno civile al server dell’autorità prima della fine del secondo trimestre dell’anno successivo all’anno civile di ricevimento dei dati in questione.
3. La prima trasmissione di dati OBM da parte dei costruttori è effettuata entro la fine del 2027 e riguarda i dati raccolti negli anni 2025 e 2026.
4. Quando la trasmissione dei dati OBM da un gruppo di veicoli è compromessa a causa dell’obsolescenza dell’hardware per la trasmissione via etere, il costruttore ne informa senza indugio l’autorità di rilascio dell’omologazione una volta preso atto di tale compromissione.
5. Se un’autorità di omologazione o l’autorità di vigilanza del mercato ne fa richiesta, il costruttore trasmette, in forma anonimizzata, i dati OBM in suo possesso ricevuti via etere relativi alle specifiche famiglie OBM o ai gruppi di veicoli con identificativi comuni delle famiglie di cui all’allegato I, parte C.
6. Le autorità utilizzano i dati OBM anonimi trasmessi dai costruttori a supporto dei controlli della conformità in servizio effettuati a norma del regolamento (UE) 2024/1257.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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