Art. 1

In vigore dal 25 lug 2025
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati: su autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli «break» e le auto da corsa) e su autobus o autocarri con un indice di carico non superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC 4011 10 11 e 4011 20 10 . 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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