Art. 1
In vigore dal 25 lug 2025
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche, note anche come resine epossiche o poliepossidi, che sono polimeri o prepolimeri contenenti gruppi epossidici reattivi, a base di epicloridrina e di un componente di alcol alifatico o aromatico (quale il BPA), in forma solida, semisolida o liquida, di ogni tipo di categoria, purezza, peso molecolare o struttura molecolare, anche contenenti modificanti, agenti indurenti o additivi, purché gli agenti indurenti non abbiano reagito chimicamente in modo da indurire la resina epossidica o trasformarla in un prodotto diverso che non contenga più gruppi epossidici, attualmente classificati con i codici NC ex 2910 90 00 , ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00 (codici TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20 e 3907 30 00 80) e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e della Thailandia.
I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto all’, paragrafo 1:
—
determinati prodotti vernicianti e di rivestimento, costituiti da miscele, miscugli o altre formulazioni di resina epossidica, agente indurente e pigmento, in qualsiasi forma, confezionati in uno o più recipienti, in cui 1) il pigmento rappresenta almeno il 10 % del peso totale del prodotto, 2) la resina epossidica rappresenta al massimo l’80 % del peso totale del prodotto e 3) l’agente indurente rappresenta dal 5 al 40 % del peso totale del prodotto;
—
tessuti o fibre preimpregnati, spesso denominati «preimpregnati», che sono materiali compositi costituiti da tessuti o fibre (in genere carbonio o vetro) impregnati di resina epossidica;
—
miscele di resine epossidiche con altri materiali, attualmente classificate con codici NC diversi da 2910 90 00 , 3824 99 92 , 3824 99 93 e 3907 30 00 .
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Cina
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd.
17,3
89LO
Sinochem group:
—
Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd.
—
Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd.
—
Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd
33,0
89LP
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
23,0
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
33,0
8999
Taiwan
Chang Chun Plastics Co
10,8
89LQ
Nan Ya Plastics Corporation
11,0
89LR
Tutte le altre importazioni originarie di Taiwan
11,0
8999
Thailandia
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited
29,9
89LS
Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia
29,9
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In assenza della presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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