Art. 2
Pubblicazione degli elenchi dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori esentati dall’obbligo di essere in possesso di un certificato
In vigore dal 23 lug 2025
Pubblicazione degli elenchi dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori esentati dall’obbligo di essere in possesso di un certificato
Gli Stati membri pubblicano l’elenco dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e che sono stati esentati dall’obbligo di essere in possesso di un certificato a norma dell’articolo 35, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848, mediante collegamenti ipertestuali a un unico sito Internet di cui all’articolo 34, paragrafo 6, di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1470:oj#art-2