Art. 1

In vigore dal 22 lug 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 è così modificato: 1) all’, il punto 2 è sostituito dal seguente: 2) «una descrizione della struttura organizzativa del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, con l’elenco dei siti in cui sono svolte le seguenti attività di farmacovigilanza: raccolta e valutazione dei rapporti di sicurezza su casi individuali, introduzione dei casi nella base dati sulla sicurezza, produzione del rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza, identificazione e analisi dei segnali, elaborazione, attuazione e mantenimento del piano di gestione dei rischi, gestione degli studi pre e post-autorizzazione e gestione delle variazioni delle indicazioni di sicurezza dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio;»; 2) all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le deviazioni importanti o critiche dalle procedure di farmacovigilanza, il loro impatto e la loro gestione sono documentati nel fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza fino alla loro risoluzione.» ; 3) all’articolo 6 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti: «3.   Fatti salvi il paragrafo 1, seconda frase, e l’articolo 11, paragrafo 2, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio include negli affidamenti a terzi i seguenti elementi: a) una chiara descrizione dei ruoli e delle responsabilità dei terzi cui sono affidate le attività di farmacovigilanza; b) l’obbligo per i terzi di scambiare dati sulla sicurezza con il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e il metodo di scambio dei dati sulla sicurezza, se del caso; c) disposizioni relative al processo di ispezione e di audit dei terzi; d) l’obbligo per i terzi di accettare di essere sottoposti ad audit da parte o per conto del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e di essere sottoposti ad ispezione da parte delle autorità competenti. Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis ai terzi che affidano a terzi i compiti loro affidati dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 4.   I terzi non affidano a terzi alcun compito di farmacovigilanza loro assegnato dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio senza il consenso scritto del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.» ; 4) all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la qualità, l’integrità e la completezza delle informazioni sui rischi dei medicinali comunicate, comprese le procedure per evitare le doppie comunicazioni;»; 5) l’articolo 13 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio effettuano con periodicità regolare audit basati sui rischi del sistema di qualità per assicurarne la conformità ai requisiti di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12 e per determinarne l’efficacia. Gli audit, singolarmente o collettivamente, contemplano tutte le attività di farmacovigilanza per un periodo definito e verificano la conformità di dette attività alle politiche, ai processi e alle procedure del sistema di qualità. Gli audit sono effettuati da persone che non hanno implicazioni o responsabilità dirette nelle questioni o nei processi oggetto dell’audit.» ; b) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis.   I terzi cui sono stati affidati, in tutto o in parte, compiti di farmacovigilanza per conto dei titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio o congiuntamente ad essi sono sottoposti ad audit da parte o per conto dei titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio tenendo conto del rischio dell’attività affidata e possono essere sottoposti ad ispezione da parte delle autorità competenti, anche se l’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, non è ancora stato incluso nell’affidamento a terzi.» ; 6) all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti nazionali e l’Agenzia effettuano con periodicità regolare, secondo una metodologia comune, audit basati sui rischi del sistema di qualità per assicurarne la conformità ai requisiti di cui agli articoli 8, 14, 15 e 16 e per determinarne l’efficacia. Gli audit coprono un periodo definito e verificano la conformità delle pertinenti attività di farmacovigilanza oggetto dell’audit alle politiche, ai processi e alle procedure del sistema di qualità.» ; 7) all’articolo 18, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   I titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio monitorano i dati disponibili nella banca dati Eudravigilance e li utilizzano unitamente a dati provenienti da altre fonti disponibili. 3.   Le autorità competenti nazionali e l’Agenzia assicurano il monitoraggio continuo della banca dati Eudravigilance, con una frequenza proporzionale al rischio individuato, ai rischi potenziali e alla necessità di ulteriori informazioni.» ; 8) all’articolo 19, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini del monitoraggio dei dati della banca dati Eudravigilance, sono considerati solo i segnali relativi a una sospetta reazione avversa.»; 9) all’articolo 21, il paragrafo 2 è soppresso; 10) all’articolo 21, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Se è considerata necessaria un’ulteriore analisi di un segnale convalidato da un’autorità competente nazionale o dall’Agenzia, tale segnale è confermato al più presto ed entro trenta giorni dal suo ricevimento nel modo seguente: a) se il segnale riguarda un medicinale autorizzato a norma della direttiva 2001/83/CE, è confermato dall’autorità competente di uno Stato membro in cui il medicinale è commercializzato o da uno Stato membro leader o co-leader nominato a norma dell’articolo 22, paragrafo 1; b) se il segnale riguarda un medicinale autorizzato a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, è confermato dall’Agenzia in collaborazione con gli Stati membri. Nell’analizzare il segnale convalidato, le autorità competenti nazionali e l’Agenzia possono tener conto di altre informazioni disponibili sul medicinale. Se la validità del segnale non è confermata, è prestata particolare attenzione ai segnali non confermati riguardanti un medicinale nel caso in cui tali segnali siano seguiti da nuovi segnali riguardanti lo stesso medicinale. 4.   Fatto salvo il paragrafo 3, le autorità competenti nazionali e l’Agenzia convalidano e confermano i segnali che hanno rilevato nel corso del loro monitoraggio continuo della banca dati Eudravigilance.» ; 11) all’articolo 23 il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’Agenzia fornisce inoltre un adeguato sostegno per l’utilizzo della banca dati Eudravigilance da parte dei titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio.»; 12) all’articolo 25, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Per la classificazione, il reperimento, la presentazione, la valutazione dei rischi e dei benefici, lo scambio elettronico e la comunicazione di informazioni relative alla farmacovigilanza e ai medicinali, gli Stati membri, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e l’Agenzia utilizzano la seguente terminologia: a) il Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA), compilato dal Consiglio internazionale sull’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (International Council on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use - ICH), materia multidisciplinare M1; b) gli elenchi dei termini standard pubblicati dalla commissione per la farmacopea europea; c) la terminologia della norma EN ISO 11615:2017 «Informatica medica - Identificazione dei prodotti medicinali (IDMP) - Elementi e strutture dei dati per l’identificazione univoca e lo scambio di informazioni sui prodotti medicinali regolamentati»; d) la terminologia della norma EN ISO 11616:2017 «Informatica medica - Identificazione dei prodotti medicinali (IDMP) - Elementi e strutture dei dati per l’identificazione univoca e lo scambio di informazioni sui prodotti farmaceutici regolamentati»; e) la terminologia della norma EN ISO 11238:2018 «Informatica medica - Identificazione dei prodotti medicinali (IDMP) - Elementi e strutture dei dati per l’identificazione univoca e lo scambio di informazioni regolamentate sui principi attivi»; f) la terminologia della norma EN ISO 11239:2023 «Informatica medica - Identificazione dei prodotti medicinali (IDMP) - Strutture e caratteristiche dei dati elementari per l’identificazione univoca e lo scambio di informazioni regolamentate sui dosaggi, forme farmaceutiche, unità di presentazione, vie di somministrazione e imballaggi»; g) la terminologia della norma EN ISO 11240:2012 «Informatica sanitaria - Identificazione dei prodotti medicinali (IDMP) - Strutture e caratteristiche dei dati elementari per l’identificazione univoca e lo scambio delle unità di misura». 2.   Gli Stati membri, le autorità competenti nazionali o i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio chiedono al Consiglio internazionale sull’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione dei medicinali per uso umano, alla commissione per la farmacopea europea, al Comitato europeo di normazione o all’Organizzazione internazionale per la standardizzazione di aggiungere, se necessario, un nuovo termine alla terminologia di cui al paragrafo 1. In tal caso, ne informano l’Agenzia.» ; 13) l’articolo 26 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) XEVPRM (Extended Eudravigilance Medicinal Product Report Message), o un altro formato concordato per la trasmissione elettronica di informazioni su tutti i medicinali per uso umano autorizzati nell’Unione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004, pubblicato dall’Agenzia;»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti nazionali, i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e l’Agenzia utilizzano i formati e le norme seguenti: a) EN ISO/HL7 27953-2:2011 «Informatica sanitaria – Rapporti di sicurezza su casi individuali (ICSRs) in farmacovigilanza – parte 2: Requisiti dei rapporti per i ICSR sui prodotti farmaceutici destinati all’uomo»; b) EN ISO 11615:2017 «Informatica medica – Identificazione dei prodotti medicinali (IDMP) – Elementi e strutture di dati per l’identificazione univoca e lo scambio di informazioni sui prodotti medicinali regolamentati»; c) EN ISO 11616:2017 «Informatica medica – Identificazione dei prodotti medicinali (IDMP) – Elementi e strutture di dati per l’identificazione univoca e lo scambio di informazioni sui prodotti farmaceutici regolamentati»; d) EN ISO 11238:2018 «Informatica medica – Identificazione dei prodotti medicinali (IDMP) – Strutture e caratteristiche dei dati per l’identificazione univoca e lo scambio di informazioni regolamentate sui principi attivi»; e) EN ISO 11239:2023 «Informatica medica - Identificazione dei prodotti medicinali (IDMP) – Strutture e caratteristiche dei dati elementari per l’identificazione univoca e lo scambio di informazioni regolamentate sui dosaggi, forme farmaceutiche, unità di presentazione, vie di somministrazione e imballaggi»; f) EN ISO 11240:2012 «Informatica sanitaria – Identificazione dei prodotti medicinali (IDMP) – Strutture e caratteristiche dei dati elementari per l’identificazione univoca e lo scambio delle unità di misura»;» 14) l’articolo 28 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nell’ambito della notifica, nel rapporto di sicurezza sul caso individuale sono menzionati almeno un segnalatore identificabile, un paziente identificabile, almeno una sospetta reazione avversa e il medicinale o i medicinali in questione.»; b) il paragrafo 3 è così modificato: i) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) riferimenti alla letteratura secondo lo «stile Vancouver» stabilito dal comitato internazionale dei redattori di riviste mediche (*1) per le reazioni avverse segnalate nella letteratura mondiale, con un’ampia sintesi in inglese dell’articolo e, se disponibile, il DOI (digital object identifier); (*1)   International Committee of Medical Journal Editors, Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals, N Engl J Med 1997; 336:309-15. »;" ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) i medicinali concomitanti, individuati come indicato alla lettera g), non sospettati di essere collegati al verificarsi della reazione avversa e il trattamento precedente con medicinali per il paziente (e per il genitore), se del caso;»; 15) all’articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza contiene aggiornamenti sull’attuazione delle misure di minimizzazione dei rischi e i risultati delle valutazioni dell’efficacia delle attività di minimizzazione dei rischi pertinenti per la valutazione dei rischi e dei benefici.» ; 16) all’articolo 36 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio inserisce il protocollo di studio, il riassunto del rapporto finale dello studio e il rapporto finale dello studio nel registro elettronico degli studi post-autorizzazione gestito dall’Agenzia. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio presenta per via elettronica al registro il protocollo di studio prima dell’inizio della raccolta dei dati e il riassunto del rapporto finale dello studio entro un mese dal completamento del rapporto finale dello studio.» ; 17) nell’allegato II «Formato dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza», parte III, il punto 16.5 è così modificato: «16.5. Attuazione delle misure di minimizzazione dei rischi e loro efficacia (se pertinente)»; 18) nell’allegato III «Formato del rapporto finale dello studio», sezione 3, il punto 5, lettera f), è così modificato: «f) qualsiasi altra tappa importante dello studio, compresa la data di registrazione dello studio nel registro elettronico degli studi post-autorizzazione gestito dall’Agenzia.».
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