Art. 7

Sospensione dell'EES

In vigore dal 18 lug 2025
Sospensione dell'EES 1.   Durante l'entrata in funzione graduale dell'EES gli Stati membri possono sospendere, in tutto o in parte, le operazioni dell'EES a determinati valichi di frontiera in caso di guasto del sistema centrale dell'EES, dei sistemi nazionali o dell'infrastruttura di comunicazione che perturbi in modo significativo le operazioni dell'EES, o in circostanze eccezionali che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera. Nel caso di sospensione parziale, gli Stati membri raccolgono i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226 ad eccezione dei dati biometrici. Nel caso di sospensione totale, gli Stati membri sospendono completamente le operazioni dell'EES e non raccolgono nessuno dei dati di cui agli articoli da 16 a 20 di tale regolamento. In entrambi i casi gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione delle operazioni dell'EES, alla Commissione e ad eu-LISA il motivo della sospensione parziale o totale dell'EES e la durata prevista o effettiva di tale sospensione. Se pertinente, date le circostanze locali dei valichi di frontiera, gli Stati membri informano gli operatori delle infrastrutture che ospitano i valichi di frontiera e i vettori relativamente alla sospensione. Una volta cessata la situazione che ha portato alla sospensione, gli Stati membri ne danno immediata notifica alla Commissione e ad eu-LISA. Qualora abbiano informato della sospensione gli operatori delle infrastrutture che ospitano i valichi di frontiera e i vettori, gli Stati membri li informano che la situazione che ha portato alla sospensione è cessata. 2.   In caso di guasto del sistema centrale dell'EES, eu-LISA notifica tempestivamente alla Commissione e agli Stati membri il motivo di tale guasto e la durata attesa. Inoltre, quando il guasto è risolto, eu-LISA informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri. Tutti gli Stati membri confermano tempestivamente alla Commissione e a eu-LISA la ripresa delle operazioni dell'EES. 3.   Durante un periodo di 90 giorni dopo il completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, gli Stati membri possono sospendere parzialmente le operazioni dell'EES come previsto al paragrafo 1, secondo comma, presso un determinato valico di frontiera per un massimo di sei ore in circostanze eccezionali che provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa a un valico di frontiera. Durante tale sospensione parziale, gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda la registrazione dei dati biometrici. Gli Stati membri notificano tempestivamente, e in ogni caso entro sei ore dall'inizio della sospensione parziale, alla Commissione e a eu-LISA il motivo della sospensione e la sua durata prevista o effettiva. 4.   Se meno dell'80 % dei fascicoli individuali registrati nell'EES durante l'entrata in funzione graduale dell'EES contiene dati biometrici, il periodo di 90 giorni di cui al paragrafo 3 è automaticamente prorogato di 60 giorni. 5.   Entro il 10o giorno successivo al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, eu-LISA fornisce alla Commissione statistiche che le permettano di verificare se la percentuale di cui al paragrafo 4 è stata raggiunta. Entro il 30o giorno successivo al completamento dell'entrata in funzione graduale dell'EES, la Commissione informa gli Stati membri dell'esito della sua verifica.
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Sospensione dell'EES (Art. 7 Regolamento (UE) 2025/1534) — Testo vigente | Portale Normativo