Art. 1

In vigore dal 18 lug 2025
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) all’ è inserita la lettera seguente: «z octies) “paese partner per l’importazione di prodotti petroliferi”: uno dei paesi indicati nell’allegato LI che applicano un regime di misure restrittive sulle importazioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi sostanzialmente equivalente a quelli previsto all’articolo 3 quaterdecies di cui all’allegato LI;» ; 2) l’articolo 2 bis è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis bis.   Fatto salvo il divieto di esportazioni indirette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, è richiesta un’autorizzazione per l’esportazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, quali elencati nell’allegato VII del presente regolamento, verso paesi terzi diversi dalla Russia, qualora l’esportatore sia stato informato dall’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o a un uso in Russia.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «6 bis.   Qualora sia richiesta un’autorizzazione a norma del paragrafo 1 bis bis, le autorità competenti procedono conformemente alle norme e alle procedure di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis.» ; 3) l’articolo 3 duodecies è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis nonies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell’allegato XXIII sexies, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 21 ottobre 2025 di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. 3 bis decies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell’allegato XXIII septies, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 21 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ; b) al paragrafo 5 bis sono aggiunte le lettere seguenti: «e) i beni di cui al codice NC 7615 10 , al codice NC 8414 60 e al codice NC 8422 30 ; f) i beni che rientrano nel codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.» ; c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «5 nonies.   Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui al codice NC 8422 30 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’imballaggio di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici. 5 decies.   Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni di cui al codice NC 3402 90 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 1o gennaio 2025 fino al 1o gennaio 2028, o fino alla loro data di scadenza, se precedente.» ; 4) all’articolo 3 quaterdecies è inserito il paragrafo seguente: «3 ter.   L’esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Cechia dal 1o luglio 2025.» ; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 quaterdecies bis 1.   A decorrere dal 21 gennaio 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti petroliferi del codice NC 2710 ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio del codice NC 2709 00 originario della Russia. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner elencati nell’allegato LI. I prodotti petroliferi importati da paesi terzi che erano esportatori netti di petrolio greggio nell’anno civile precedente si considerano ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia, a meno che un’autorità competente non abbia fondati motivi per ritenere che siano stati ottenuti da petrolio greggio russo. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria nonché assicurazione e riassicurazione connessi al divieto di cui al paragrafo 1.» ; 6) l’articolo 3 quindecies è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di esecuzione della Commissione che modifica l’allegato XXVIII, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che: a) il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione della Commissione che modifica l’allegato XXVIII; e b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell’allegato XXVIII, che era applicabile alla data della conclusione di tale contratto.» ; b) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11.   La Commissione monitora i prezzi del petrolio greggio russo sulla base delle valutazioni dei prezzi fornite dalle agenzie di rilevazione autorizzate. Sulla base di tali dati, la Commissione calcola il prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane a decorrere dal 15 luglio 2025 e successivamente per un periodo equivalente di 22 settimane ogni sei mesi. Al fine di continuare a conseguire efficacemente i suoi obiettivi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è pari al prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo meno il 15 %. Se il nuovo prezzo calcolato varia del 5 % o meno rispetto al tetto sui prezzi applicabile, il tetto sui prezzi non è modificato. La Commissione pubblica un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato e modifica l’allegato XXVIII conformemente al secondo comma del presente paragrafo e all’articolo 7 bis il 15 gennaio 2026 e successivamente ogni sei mesi. Il tetto sui prezzi modificato si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al mese di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Commissione. Entro il 15 aprile 2026, e successivamente ogni sei mesi, la Commissione valuta il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l’allegato XXVIII nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, sulla base, tra l’altro, del coordinamento con la coalizione per il tetto sui prezzi. Riferisce le sue conclusioni al Consiglio e propone eventuali modifiche. Tale valutazione può essere effettuata in un momento precedente, ove debitamente giustificato dall’evoluzione del mercato petrolifero, da circostanze geopolitiche o da altre considerazioni pertinenti. Tale valutazione tiene conto dell’efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull’Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all’evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze. Sulla base di tale relazione, il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l’allegato XXVIII nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, sono riesaminati dal Consiglio.» ; 7) all’articolo 3 duovicies è inserito il paragrafo seguente: «6.   In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente di uno Stato membro che non è connesso direttamente al sistema del gas naturale interconnesso di un altro Stato membro e che ha ricevuto la prima fornitura commerciale del suo primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 20 luglio 2025 può autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 , originario della Russia o esportato dalla Russia, dopo aver accertato che l’acquisto, l’importazione o il trasferimento sono utilizzati per garantire l’approvvigionamento energetico. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.» ; 8) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*1)(“elenco comune delle attrezzature militari”), anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente: i) assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ad attività militari o ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; ii) finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari o alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; c) acquistare, importare o trasportare nell’Unione, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano: a) l’importazione, l’acquisto o il trasporto relativi a: i) la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione; o ii) l’esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti; oppure b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione, o la fornitura dei relativi finanziamenti o assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi. 2 bis.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano: a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione, o alla fornitura dei relativi finanziamenti o assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, e all’importazione, all’acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché la quantità di idrazina sia calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non superi un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite; b) all’importazione, all’acquisto o al trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7); c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione e all’importazione, all’acquisto o al trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4), purché la quantità di monometilidrazina sia calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, nella misura in cui le sostanze di cui alle lettere a), b) e c) sono destinate all’uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all’uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei. 2 bis bis.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione, o alla fornitura dei relativi finanziamenti o assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, e all’importazione, all’acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 % destinata a quanto segue: a) i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5 000 kg per l’intera durata della missione; o b) il volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg. 2 ter.   Le operazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 bis bis sono soggette all’autorizzazione preventiva delle autorità competenti. Coloro che richiedono l’autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie. Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse. 3.   Sono soggetti all’autorizzazione dell’autorità competente interessata: a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione, diretti o indiretti, di prodotti elencati nell’allegato II a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro Stato; b) la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai prodotti elencati nell’allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro Stato; c) la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai prodotti di cui all’allegato II, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, dei relativi servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, oppure, se tale assistenza riguarda prodotti destinati a un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro Stato. In casi di emergenza debitamente giustificati di cui all’articolo 3, paragrafo 5, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla fornitura dei servizi di cui al presente paragrafo, purché il fornitore informi l’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla fornitura dei servizi. 4.   Ove sia richiesta un’autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l’articolo 3, in particolare i paragrafi 2 e 5. (*1)  Ultima versione pubblicata in GU C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.»;" 9) all’articolo 5 bis bis è inserito il paragrafo seguente: «2 septies.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle entità stabilite nell’Unione e che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), purché: a) le autorità competenti abbiano imposto a tali entità un regime fiduciario pubblico o analoga misura di salvaguardia pubblica; oppure b) un’analoga misura di salvaguardia sia autorizzata dalle autorità competenti al fine di garantire la continuità del loro funzionamento e il rispetto delle misure restrittive.» ; 10) all’articolo 5 bis quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell’allegato XLIV. Nell’allegato XLIV figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo.» ; 11) l’articolo 5 bis quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 5 bis quinquies 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che: a) siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività che pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014, quali figurano nell’allegato XLV, parte A, del presente regolamento; b) siano enti creditizi o finanziari o entità che forniscono servizi per le cripto-attività che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all’esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi del presente regolamento, quali figurano nell’allegato XLV, parte B, del presente regolamento; c) non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività e pregiudichino significativamente l’obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindecies e 3 vicies del presente regolamento, quali figurano nell’allegato XLV, parte C, del presente regolamento. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscano per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) necessarie per l’esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi del presente regolamento; b) strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014; o c) necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.» ; 12) all’articolo 5 bis sexies, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: «g) alle operazioni per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di carbone che rientra nel codice NC 2701 se è originario di un paese terzo ed è solo caricato in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.» ; 13) all’articolo 5 bis sexies, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente: «g) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili.» ; 14) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 bis septies 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, per quanto riguarda il completamento, l’esercizio, la manutenzione o l’uso dei gasdotti. Inoltre, è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni connesse al finanziamento relativo al completamento, all’esercizio o all’uso dei gasdotti. 2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, sul trasporto marittimo o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 3.   In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per: a) la liquidazione o la ristrutturazione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo in relazione ai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2, qualora ciò sia necessario per garantire che tali gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 non siano utilizzati; b) richiedere compensazioni, recuperi o qualsiasi altro mezzo da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2; c) effettuare e ricevere pagamenti o recuperi esigibili o che diventano esigibili in virtù o in relazione a ordinanze di un organo giurisdizionale, finanziamenti, assicurazioni, garanzie (warrant) o altri contratti o accordi in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 stipulati prima del 20 luglio 2025; d) per una risoluzione di controversie o per un procedimento giudiziario o arbitrale in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2; e) servizi di manutenzione periodica strettamente necessari per prevenire rischi ambientali e di sicurezza o un impatto negativo sul settore della pesca. Prima di rilasciare tale autorizzazione le autorità competenti trasmettono il progetto alla Commissione. Entro 30 giorni dalla ricezione del progetto la Commissione può rilasciare alle autorità competenti un parere in cui afferma che l’operazione prevista arrecherebbe pregiudizio agli interessi dell’Unione. La Commissione informa il Consiglio di siffatto parere. 4.   Gli operatori informano l’autorità competente dello Stato membro in cui sono registrati o in base al cui diritto sono costituiti di ogni operazione conclusa a norma del paragrafo 2 entro due settimane dalla conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal ricevimento. 5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate in conformità del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio. Articolo 5 bis octies 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con: a) il Fondo russo per gli investimenti diretti; b) una persona giuridica, un’entità o un organismo posseduti o controllati dal Fondo russo per gli investimenti diretti; c) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione in cui un’entità di cui alla lettera a) o b) ha effettuato direttamente o indirettamente un investimento significativo, quali figurano nell’allegato XLIX del presente regolamento; d) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che prestano servizi di investimento o altri servizi finanziari a un’entità di cui alla lettera a), b) o c), quali figurano nell’allegato L del presente regolamento; e) una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b), c) o d). 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici e medici la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti a norma del presente regolamento. 3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare fino al 31 dicembre 2026, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire e ritirarsi dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. 4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.» ; 15) l’articolo 5 nonies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con persone giuridiche, entità od organismi che figurano nell’elenco di cui all’allegato XIV o con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità che figura nell’elenco di cui all’allegato XIV.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; b) effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022. 1 ter.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. 1 quater.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l’esecuzione di operazioni con la Bank Zenit, inserita in elenco all’allegato XIV, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l’esecuzione di tali operazioni è necessaria per: a) il pagamento dei beni che rientrano nel codice NC 3402 90 ; b) l’esecuzione dei contratti conclusi prima del 1o gennaio 2025 fino al 1o gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.» ; 16) l’articolo 5 quindecies, è così modificato: a) il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente: «2 ter.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell’allegato XXXIX ai soggetti seguenti: a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «10 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 2 ter non si applica alla fornitura di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario di cui all’allegato XXXIX necessario per l’esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» ; 17) l’articolo 7 bis è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’allegato XXVIII conformemente alla procedura di cui all’articolo 3 quindecies, paragrafo 11, per aggiornare il prezzo del petrolio greggio;» ; b) è inserita la lettera seguente: «a bis) l’allegato XXVIII conformemente alle decisioni della decisione modificativa 2014/512/PESC del Consiglio per aggiornare i prezzi dei prodotti petroliferi concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi; e». 18) all’articolo 11 sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis.   Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, nei confronti di uno Stato membro che possano portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti relative a misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014 se invocati da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi. 2 ter.   Non sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro richieste di assistenza durante un’indagine o altro procedimento, né pene o altre sanzioni basate su ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell’ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti da tali procedure, nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014, se invocate da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.» ; 19) l’articolo 11 quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 11 quinquies Laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell’articolo 11 bis, 11 ter o 11 sexies a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito.» ; 20) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 11 sexies Qualsiasi Stato membro, ove applicabile, adotta tutte le misure appropriate per ottenere, o ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, da esso subito in conseguenza di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato avviato nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014. Lo Stato membro, ove applicabile, ha il diritto di ottenere il risarcimento di tali danni da qualsiasi persona, entità od organismo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) o c), del presente regolamento che abbia avviato la risoluzione della controversia investitore-Stato, vi sia intervenuto o vi abbia partecipato, o che intenda eseguire un lodo, una decisione o una sentenza connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato, e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi. Se del caso, l’Unione ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle stesse condizioni. Articolo 11 septies Gli Stati membri sollevano qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio.» ; 21) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 22) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 23) l’allegato XIV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 24) l’allegato XXIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento; 25) è aggiunto l’allegato XXIII sexies conformemente all’allegato V del presente regolamento; 26) è aggiunto l’allegato XXIII septies conformemente all’allegato VI del presente regolamento; 27) l’allegato XXVIII è modificato in conformità dell’allegato VII del presente regolamento; 28) l’allegato XXXVII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento; 29) l’allegato XLII è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento; 30) l’allegato XLV è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento; 31) è aggiunto l’allegato XLIX di cui all’allegato XI del presente regolamento; 32) è aggiunto l’allegato L di cui all’allegato XII del presente regolamento; 33) è aggiunto l’allegato LI di cui all’allegato XIII del presente regolamento; 34) l’allegato XXXIX è sostituito dal testo che figura nell’allegato XIV del presente regolamento.
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