Art. 12
Sicurezza delle tecnologie dell’informazione
In vigore dal 18 lug 2025
Sicurezza delle tecnologie dell’informazione
1. Qualora sospetti che abbia avuto luogo un incidente di sicurezza informatica, un rischio per la sicurezza informatica o una minaccia per la sicurezza informatica che ritiene potenzialmente dannosi per la piattaforma UE per le SoHO, per i suoi dati o per la riservatezza degli stessi, la Commissione può sospendere ogni accesso alla piattaforma e informare le autorità nazionali per le SoHO.
2. L’operatore o l’operatore autorizzato che venga a conoscenza dell’esistenza di un incidente di sicurezza informatica, di un rischio per la sicurezza informatica o di una minaccia per la sicurezza informatica, oppure che ne abbia il sospetto, ne informa immediatamente la Commissione e l’autorità nazionale per le SoHO.
Storico versioni
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