Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 lug 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «operatore»: una persona fisica che registra un ente SoHO sulla piattaforma UE per le SoHO dopo l’autenticazione; (2) «operatore autorizzato»: una persona fisica a cui, dopo l’autenticazione, è stato concesso l’accesso alla piattaforma UE per le SoHO per eseguire azioni conformemente ai diritti di accesso assegnati al suo profilo e che agisce per conto di uno Stato membro, di un’autorità nazionale per le SoHO, di un’autorità competente per le SoHO, del comitato di coordinamento per le SoHO, di un ente SoHO, della Commissione, del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) o della Direzione europea della qualità dei medicinali e cura della salute (DEQM); (3) «amministratore locale»: un operatore autorizzato che ha il diritto di concedere l’accesso alla piattaforma UE per le SoHO ad altri operatori od operatori autorizzati all’interno dello stesso Stato membro, della stessa autorità nazionale per le SoHO, della stessa autorità competente per le SoHO o dello stesso ente SoHO.
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