Art. 1

Obblighi delle autorità competenti in materia di controlli dei documenti diversi dai controlli delle informazioni sulla catena alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 1

In vigore dal 18 lug 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato: 1) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nel corso degli audit nei macelli o negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, le autorità competenti verificano la valutazione delle informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004.»; 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: « Articolo 9 Obblighi delle autorità competenti in materia di controlli dei documenti diversi dai controlli delle informazioni sulla catena alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 1 1.   Le autorità competenti informano l'operatore del settore alimentare dell'azienda di provenienza circa gli elementi minimi di informazioni sulla catena alimentare da fornire al gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina in conformità all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004. 2.   Le autorità competenti effettuano i necessari controlli dei documenti intesi a verificare che: a) le informazioni sulla catena alimentare siano comunicate in modo coerente ed efficace dall'operatore del settore alimentare che ha allevato o detenuto gli animali prima della spedizione al gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina; b) le informazioni sulla catena alimentare siano valide e attendibili; c) l'azienda di provenienza riceva in risposta, se del caso, le pertinenti informazioni, come previsto in conformità all'articolo 39, paragrafo 5. 3.   Se gli animali sono inviati alla macellazione in un altro Stato membro, le autorità competenti dell'azienda di provenienza e del luogo di macellazione cooperano affinché le informazioni sulla catena alimentare fornite dall'operatore del settore alimentare dell'azienda di provenienza siano facilmente accessibili per il gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina cui sono destinate.» ; 3) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell'effettuare le ispezioni ante mortem il veterinario ufficiale verifica i risultati dei controlli e delle valutazioni delle informazioni sulla catena alimentare fornite dal gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina in conformità all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004. Nell'effettuare le ispezioni ante mortem e post mortem il veterinario ufficiale tiene conto di tali controlli e valutazioni, insieme ad altre eventuali informazioni pertinenti tratte dai registri tenuti presso l'azienda di provenienza degli animali.» ; 4) l'articolo 18 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) animali di età inferiore ai 20 mesi se detenuti senza accesso al pascolo per tutta la durata della loro vita in uno Stato membro o una sua zona ufficialmente indenni da tubercolosi, elencati nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).»;" b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»; 5) all'articolo 19, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»; 6) all'articolo 20, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»; 7) all'articolo 21, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»; 8) all'articolo 22, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»; 9) all'articolo 23, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali in conformità all'articolo 24, tra le seguenti procedure di ispezione post mortem il veterinario ufficiale effettua quelle che sono pertinenti sulla base di indizi di un possibile rischio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624, mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie:»; 10) all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se gli animali sono stati macellati al di fuori del macello, il veterinario ufficiale presso il macello o lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina verifica il pertinente certificato.» ; 11) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora abbiano reagito in modo positivo o dubbio alla tubercolina o vi siano altri motivi per sospettare un'infezione, gli animali sono macellati o sottoposti a lavorazione separatamente dagli altri animali, adottando precauzioni per evitare il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della linea di produzione e del personale presente nel macello o nello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.» ; 12) all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora abbiano reagito in modo positivo o dubbio al test per la brucellosi o vi siano altri motivi per sospettare un'infezione, gli animali sono macellati o sottoposti a lavorazione separatamente dagli altri animali, adottando precauzioni per evitare il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della linea di produzione e del personale presente nel macello o nello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.» ; 13) l'articolo 39 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) informa il gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina;»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le autorità competenti inseriscono i risultati dei controlli ufficiali nelle banche dati pertinenti, almeno quando la raccolta di tali informazioni è prescritta a norma dell'articolo 4 della direttiva 2003/99/CE, degli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (*2) e dell'allegato III della direttiva 2007/43/CE. (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/oj).»;" 14) all'articolo 40 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Il veterinario ufficiale provvede inoltre affinché gli animali siano macellati soltanto se ha verificato le pertinenti informazioni sulla catena alimentare in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), in caso di: a) macellazione d'urgenza al di fuori del macello in conformità all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004; b) macellazione, esclusa la macellazione d'urgenza, presso l'azienda di provenienza di bovini domestici, diversi dai bisonti, e di ovini, caprini, suini e solipedi domestici in conformità all'allegato III, sezione I, capitolo VI bis, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) macellazione presso l'azienda di provenienza di ratiti d'allevamento e artiodattili selvatici d'allevamento in conformità all'allegato III, sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e di bisonti in conformità all'allegato III, sezione III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.» ; 15) all'articolo 42, paragrafo 2, la prima fase è sostituita dalla seguente: «Le autorità competenti intervengono nei confronti dell'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza degli animali, o nei confronti di qualsiasi altra persona coinvolta, compreso il gestore del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina.»; 16) all'articolo 45, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) sono ottenute da animali affetti dalle malattie animali per cui norme di polizia sanitaria sono stabilite nella parte III, titolo II, o all'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429 o sono adottate sulla base di tali disposizioni, e in particolare sono ottenute da animali affetti dalle malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nel regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (*3), salvo quando sono ottenute in conformità alle prescrizioni specifiche previste dal regolamento (UE) 2016/429 o dal regolamento delegato (UE) 2020/687. Tale eccezione non si applica se altrimenti disposto dalle prescrizioni in materia di controlli ufficiali relativi alla tubercolosi e alla brucellosi di cui agli articoli 33 e 34 del presente regolamento; (*3)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).»;" 17) l'articolo 48 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il bollo sanitario sia applicato sulla superficie esterna della carcassa, mediante impressione a inchiostro o a fuoco, in modo tale che se nel macello o nello stabilimento per la lavorazione della selvaggina le carcasse sono tagliate in mezze carcasse o quarti, o se le mezze carcasse sono tagliate in tre parti, ciascuna parte rechi un bollo sanitario.»; b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Le prescrizioni relative alla forma del bollo sanitario di cui all'allegato II del presente regolamento possono essere sostituite dalle prescrizioni relative a un bollo sanitario speciale stabilite sulla base dell'articolo 67, secondo comma, lettera a), dell'articolo 71, paragrafo 3 o 4, o dell'articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429.»; 18) nell'allegato I, il titolo del punto 5 del modello di documento è sostituito dal seguente: «5. Coordinate del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina (numero di riconoscimento)»; 19) nell'allegato II, punto 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) il numero di riconoscimento del macello o dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina; c) (se il bollo è applicato in uno stabilimento situato nell'Unione) le abbreviazioni EC, EU, EL, UE, EE, AE, ES o EÚ. Tali abbreviazioni non devono figurare sui bolli applicati sulle carni importate nell'Unione da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati al di fuori della stessa.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:1447:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo