Art. 13
Obblighi di relazione
In vigore dal 17 lug 2025
Obblighi di relazione
1. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa istituiscono un meccanismo per l’elaborazione di relazioni periodiche che contemplino almeno i temi di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/903. Qualora nell’ambito dei progetti siano trattati dati personali, le relazioni comprendono parametri atti a valutare l’efficacia della soluzione di interoperabilità innovativa per quanto riguarda la qualificazione dei dati personali, nonché l’accuratezza e l’equità degli esiti e l’utilizzabilità dei risultati prodotti dalla soluzione da parte delle autorità competenti.
2. Il meccanismo comprende la raccolta di dati da tutti i progetti su base continuativa per garantire il monitoraggio dei progressi compiuti, la gestione dei rischi e il mantenimento della conformità agli obiettivi e agli obblighi giuridici degli spazi di sperimentazione normativa per l’interoperabilità. Il meccanismo comprende la presentazione di relazioni sugli apprendimenti tratti dal dialogo con le autorità di regolamentazione.
3. I coordinatori dello spazio di sperimentazione normativa presentano alla Commissione e al comitato per un’Europa interoperabile le relazioni periodiche di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/903 almeno una volta ogni sei mesi a decorrere dalla data di istituzione dello spazio di sperimentazione normativa per l’interoperabilità.
4. Tutte le relazioni sono pubblicate sul portale «Europa interoperabile». Le relazioni non contengono informazioni riservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:1420:oj#art-13