Art. 1
Riesame
In vigore dal 16 lug 2025
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
nelle zone da 1(1) a 1(15), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati i seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio (Crangon spp.) nella zona 1(10)(b);»;
b)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(15), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati i seguenti attrezzi: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);»;
c)
al punto 3, la lettera d) è soppressa;
2)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo non autorizzati a pescare nelle zone da 1(1) a 1(15), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), e i pescherecci che tengono a bordo reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non autorizzate a pescare nelle zone da 4(1) a 4(4), possono transitare in tali zone purché i suddetti attrezzi siano fissati e stivati durante il transito conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(15), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), nella zona 2(28) e nelle zone da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore, conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.»
;
3)
all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
tengano a bordo attrezzi vietati e procedano a una velocità inferiore a sei nodi nelle zone da 1(12) a 1(15) (allegato I), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az). Nelle zone 1(14), 1(15) e nelle zone di controllo 1(14.az) e 1(15.az), i dati VMS possono essere trasmessi anche tramite GPRS (servizio generale di pacchetti radio, General Packet Radio Service) o GSM (sistema globale di comunicazioni mobili, Global System for Mobile Communication).»;
4)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Riesame
A decorrere dall’8 marzo 2023, gli Stati membri interessati monitorano, valutano e riferiscono in merito all’attuazione delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5, ogni tre anni per le misure nelle zone 4(1) e 4(4) (allegato VI) ai sensi della direttiva Uccelli e ogni sei anni per le misure nelle zone da 1(10) a 1(13) (allegato I), nella zona 2(28) (allegato II) e nelle zone 4(2) e 4(3) (allegato VI) ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.
Gli Stati membri riesaminano le misure nelle zone 1(14) e 1(15) sei anni dopo la loro entrata in vigore.»
;
5)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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