Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 16 lug 2025
Misure transitorie
1. Gli additivi per mangimi olio essenziale di salvia spagnola ottenuto da Salvia officinalis ssp. lavandulifolia (Vahl) Gams e olio essenziale di lavanda ottenuto da Lavandula angustifolia Mill. autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 6 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 6 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 6 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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